Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/39: Protocollo che modifica l’accordo tra la Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale · 48 pagine

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La Svizzera non è invece soggetta alle restrizioni di cui alla lettera b) poiché non ha concluso altri accordi che prevedono un’assistenza amministrativa in materia di recupero comparabile.

Come per altre forme di assistenza amministrativa, il ricorso a tali procedure di recupero o di assistenza in materia recupero disponibili nello Stato richiedente non è necessaria nella misura in cui ciò comporterebbe difficoltà sproporzionate.

Articolo 4h – Titolo che consente l’esecuzione nello Stato dell’autorità interpellata e altri documenti di accompagnamento

Ogni domanda di recupero deve essere accompagnata da un titolo uniforme che consente l’esecuzione. Il titolo uniforme che consente l’esecuzione è un modulo appositamente adottato (dal comitato congiunto, cfr. art. 4p) per l’assistenza reciproca in materia di recupero, che contiene tutte le informazioni necessarie per il recupero del credito nell’altro Stato. Di conseguenza, il titolo uniforme costituisce l’unico fondamento per le misure di recupero nello Stato interpellato. Non sono richiesti ulteriori atti di riconoscimento, integrazione o sostituzione.

Il titolo uniforme non deve essere confuso con il titolo iniziale che consente l’esecuzione nello Stato richiedente. Si tratta di decisioni o di sentenze nazionali. Il titolo uniforme è per contro un modulo uniforme concordato dagli Stati, al quale deve essere obbligatoriamente allegato anche il titolo inziale che consente l’esecuzione (par. 2).

L’utilizzo del titolo uniforme semplifica l’assistenza in materia di recupero dal punto di vista amministrativo, poiché tutte le informazioni rilevanti sono trasmesse in una lingua stabilita per mezzo di un modulo concordato dagli Stati.

Nonostante tale semplificazione, i diritti del contribuente interessato rimangono pienamente garantiti, poiché ogni titolo uniforme si deve basare su un credito IVA esecutivo e non contestato (v. art. 4f e 4g) e tali condizioni possono essere verificate nello Stato interpellato (v. art. 4j).

Articolo 4i – Esecuzione della domanda di recupero

L’articolo 4i paragrafo 1 contiene il principio generale, secondo il quale l’autorità interpellata tratta i crediti, per cui è stata presentata una domanda di recupero, come un credito proprio (finzione di pretese proprie). Per l’esecuzione l’autorità interpellata si avvale delle stesse procedure previste per l’esecuzione di crediti fiscali nazionali. Vi rientrano anche le regolamentazioni nazionali sul minimo vitale o il rispetto dell’ordine pubblico. In particolare, l’autorità interpellata non è tenuta ad adottare misure o azioni che non sono previste dalla legislazione del suo Stato. Allo stesso modo, conformemente al paragrafo 2, lo Stato interpellato non è tenuto a concedere ai crediti dei quali si chiede il recupero preferenze rispetto ai propri crediti, salvo che tali preferenze siano accordate anche a un altro Stato.

Lo Stato interpellato recupera il credito nella propria valuta (par. 3).