Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/39: Protocollo che modifica l’accordo tra la Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale · 48 pagine

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Se lo Stato interpellato è la Svizzera, il recupero viene eseguito secondo le disposizioni relative alla riscossione dei crediti IVA svizzeri (artt. 86 segg. LIVA). L’articolo 89 LIVA disciplina l’esecuzione di crediti IVA, interessi, spese e multe. La promozione dell’esecuzione avviene tramite presentazione di una domanda di esecuzione inviata dall’AFC al competente ufficio d’esecuzione. In seguito, la procedura d’esecuzione prende il suo corso conformemente alla legge federale dell’11 aprile 188931 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF). Se il debitore dovesse fare opposizione, la decisione del rigetto spetta al giudice competente per il rigetto dell’opposizione, se esiste già una decisione o una sentenza passata in giudicato. Se l’opposizione è rigettata, la procedura d’esecuzione è proseguita. Dal 1° gennaio 2025 tale procedura è applicabile anche alle imposte, ai tributi e alle spese.

Articolo 4j – Controversie

Questo articolo disciplina le competenze degli Stati in base alle controversie che possono risultare nell’ambito di una domanda di recupero e le ripercussioni che tali controversie possono avere sulla procedura di assistenza.

Secondo il paragrafo 1, le controversie concernenti il credito, il titolo iniziale che consente l’esecuzione nello Stato richiedente o il titolo uniforme che consente l’esecuzione nello Stato interpellato nonché le controversie riguardanti la validità di una notifica effettuata da un’autorità richiedente rientrano nella competenza degli organismi competenti dello Stato richiedente. Sebbene, come descritto nell’articolo 4g, le domande di recupero possano essere presentate solo per crediti passati in giudicato, può comunque succedere (in particolare in caso di rimedi giuridici straordinari) che una controversia concernente un credito venga promossa dinanzi allo Stato richiedente dopo la presentazione della domanda di recupero.

Gli organi competenti dello Stato interpellato sono invece responsabili in caso di controversie relative alle misure di esecuzione adottate nello Stato dell’autorità interpellata, compreso il rispetto delle condizioni per la presentazione di una domanda di recupero ai sensi del presente accordo (par. 2). L’aggiunta «compreso il rispetto delle condizioni per l’invio di una domanda di recupero in virtù del presente accordo» è importante dal punto di vista della Svizzera per garantire i diritti della persona interessata anche nell’ambito dell’assistenza in materia di recupero. In tal modo, la persona interessata avrà la possibilità, in Svizzera segnatamente nella procedura di rigetto dell’opposizione, di far valere che le condizioni previste dall’Accordo SAI CH-UE per la domanda di recupero (ad es. il principio di sussidiarietà secondo l’art. 4g o l’assenza di un titolo esecutivo iniziale) non sono adempiute.

Infine, i paragrafi 3 e 4 regolano le conseguenze qualora nello Stato richiedente sia promossa un’azione di cui al paragrafo 1. Il presupposto principale per una gestione efficiente di tali situazioni è l’informazione reciproca e tempestiva delle autorità. Non

31 RS 281.1.