Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/39: Protocollo che modifica l’accordo tra la Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l’adempimento fiscale internazionale · 48 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 28Fedlex · Rapporto esplicativo

appena l’autorità interpellata è a conoscenza dell’azione nell’altro Stato, sospende la procedura di recupero per il credito contestato.

Su domanda dell’autorità richiedente, o se lo ritiene altrimenti necessario, l’Autorità interpellata, durante la procedura di ricorso nello Stato richiedente, può adottare misure cautelari per garantire il recupero, se le disposizioni legislative o regolamentari applicabili lo consentono (par. 4 comma 2).

Inoltre, mediante domanda motivata, l’autorità richiedente può chiedere, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari e delle prassi amministrative vigenti nel proprio Stato, all’autorità interpellata di recuperare un credito contestato o la parte contestata di un credito, se le disposizioni legislative e regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato interpellato lo consentono. In questi casi, l’autorità richiedente è tenuta alla restituzione di ogni importo recuperato unitamente a ogni compensazione dovuta, secondo la legislazione in vigore nello Stato dell’autorità interpellata, se l’esito della contestazione risulta favorevole al debitore (par. 4 comma 3).

L’applicazione dei commi 2 e 3 dipende dalle prescrizioni legislative interne e dalla prassi amministrativa dello Stato interpellato o di entrambi gli Stati coinvolti. Se il diritto interno dello Stato interpellato non prevede le possibilità previste da tali commi, la procedura di recupero rimane sospesa (par. 4 comma 1).

Il comma 4 del paragrafo 4 stabilisce che, se tra lo Stato richiedente e lo Stato interpellato è stata avviata una procedura amichevole il cui esito potrebbe incidere sul credito per il quale è stata richiesta l’assistenza, le misure di recupero sono sospese o interrotte fino alla conclusione della procedura. Fanno eccezione i casi di estrema urgenza per frode o insolvenza. Per il momento questo comma non verrà applicato poiché nell’ambito dell’IVA non esistono procedure amichevoli intergovernative. Ciononostante, non si può escludere che ciò possa cambiare in futuro e, pertanto, l’inserimento di questo comma è giustificato.

Articolo 4k – Modifica o ritiro della domanda di assistenza al recupero

In alcuni casi può capitare che la domanda di recupero, dopo la prima trasmissione all’autorità interpellata, debba essere modificata o ritirata. Ciò può verificarsi in particolare nelle situazioni descritte all’articolo 4j, paragrafi 1 e 4 in relazione ai rimedi giuridici nello Stato richiedente. Anche in questo caso è fondamentale che l’autorità competente dello Stato richiedente informi tempestivamente l’autorità dello Stato interpellato in merito alle modifiche apportate.

Le misure già adottate nella procedura di recupero possono essere proseguite, purché siano coperte da un nuovo titolo modificato che consente l’esecuzione.

Articolo 4l – Domanda di misure cautelari

Su domanda possono essere adottate anche misure cautelari per garantire il recupero qualora un credito o il titolo iniziale che consente l’esecuzione nello Stato richiedente