Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/45: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (attuazione delle misure previste dal rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e dal rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 16 pagine
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Rapporto sui risultati concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri
3.3.7 Gruppo di controparti associate (art. 109 cpv. 6 AP-OFoP)
Nel complesso le reazioni alla modifica proposta dell’articolo 109 AP-OFoP sono state caute. Il PS recepisce positivamente la modifica e plaude all’inteso rafforzamento delle esigenze prudenziali.
3.3.8 Classi di posizione secondo l’AS-BRI senza utilizzo di rating esterni e fattori di ponderazione del rischio (allegato 3 AP-OFoP)
EXPERTsuisse chiede che sia eliminata la classificazione delle posizioni garantite da pegno immobiliare secondo l’allegato 3 numero 3.4 come non collateralizzate. Pone inoltre la questione del motivo per cui debbano essere considerate come non collateralizzate soltanto le posizioni garantite da pegno immobiliare di cui ai numeri 3.2–3.4 dell’allegato 3 AP-OFoP, e non anche altre posizioni dell’allegato 3.
L’ABPS propone di aggiornare i valori soglia per la categorizzazione delle banche secondo l’allegato 3 dell’ordinanza sulle banche (OBCR). A tal riguardo adduce l’aumento del prodotto interno lordo (PIL) registrato dall’ultima modifica dell’ordinanza, entrata in vigore il 1° gennaio 2023. Poiché l’articolo 2 capoverso 5 OBCR prevede espressamente che i valori soglia dei criteri di cui al capoverso 2 lettere a–c siano verificati almeno ogni cinque anni, l’ABPS ritiene auspicabile che si proceda contestualmente anche a una loro rivalutazione. Sarebbe opportuno, in particolare, che nel quadro delle modifiche previste alla definizione dell’esposizione totale di cui all’allegato 9 OFoP siano ridefiniti in misura proporzionale all’aumento del PIL anche i valori soglia dell’allegato 3 OBCR.
3.3.9 Supplementi per l’esposizione totale (allegato 9 AP-OFoP)
La prof.ssa Zellweger-Gutknecht osserva che l’adeguamento proposto dei valori soglia di cui all’allegato 9 AP-OFoP farebbe sì che entità giuridiche di UBS residenti in Svizzera ricadrebbero in un livello di supplemento («bucket») più basso, con conseguente riduzione delle esigenze in materia di fondi propri per UBS di circa 1,8 miliardi di dollari.
Dal punto di vista del PS sarebbe un adeguamento controproducente. Sarebbe necessario un aumento, e non una riduzione, delle esigenze in materia di fondi propri per le G-SIB. Il PS respinge pertanto l’adeguamento previsto.
L’USS approva i supplementi in questione e sostiene in linea di principio il mantenimento di un relativo meccanismo.
L’UDC chiede che i supplementi progressivi vengano aboliti completamente. Dal suo punto di vista, compromettono la competitività internazionale delle grandi banche svizzere. Anche l’ASB si dice contraria a ulteriori supplementi di capitale e mette in guardia dal rischio di uno svantaggio strutturale per la piazza finanziaria svizzera.
UBS è fondamentalmente contraria a ulteriori supplementi di capitale per le G-SIB. Adduce che, a seguito dell’acquisizione di Credit Suisse, si trova già a dover far fronte a esigenze in materia di fondi propri considerevoli.
Ethos ritiene giustificato l’adeguamento dei valori soglia alla crescita del PIL, ma subordina il proprio sostegno all’attuazione delle precisazioni previste in merito alla valutazione prudente e al mantenimento del valore delle posizioni di bilancio.
3.3.10 Pubblicazione della chiusura intermedia (art. 32 cpv. 1 AP-OBCR)
Esisuisse accoglie con favore la modifica, ritenendo che contribuisca a rendere più efficiente, in futuro, la protezione dei depositanti in Svizzera.