Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/45: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (attuazione delle misure previste dal rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e dal rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 16 pagine

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Rapporto sui risultati concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri

l’inasprimento proposto (ASB, UBS, ZBV, economiesuisse, Arbeitgeber Banken, BBVg, UBCS, AIHK, usam, ABG, SIX, EXPERTsuisse).

Il CP, pur sostenendo in linea di massima l’orientamento del Consiglio federale nel trattamento delle attività fiscali differite, indica tuttavia l’esistenza di lacune sistematiche. Riterrebbe opportuno regolamentare, a livello di legge e anche solo a grandi linee, le passività fiscali differite, per poter giustificare il trattamento asimmetrico riservato loro rispetto agli IFRS e ancorare così in modo coerente i principi di prudenza e dell’iscrizione a bilancio. Confuta inoltre la prevista limitazione al 10 per cento delle attività fiscali differite computabili ritenendola troppo restrittiva nel confronto internazionale, in particolare rispetto agli Stati Uniti, dove vige un limite del 25 per cento, e propone una soglia lievemente più alta, ad esempio del 15 o 20 per cento, combinata con una ponderazione più sensibile al rischio ed eventualmente più bassa.

Alcune parti assumono una posizione più propensa, ponendo l’accento sul fatto che requisiti più rigorosi per la valutazione di determinate voci di bilancio, tra cui il software e le passività fiscali differite, sarebbero idonei ad aumentare la solidità del CET1 in periodi di stress. Questi partecipanti richiamano in particolare l’esigenza di rappresentare in modo più prudente il valore delle posizioni a rischio allo scopo di rafforzare la resilienza del sistema bancario (Cantone SH, pvl, PS, USS, ethos).

3.3.4 Altre deduzioni in base al limite 2 della franchigia (art. 39 cpv. 1 AP-OFoP)

Il PS osserva che con la modifica dell’articolo 32 capoverso 1 AP-OFoP concernente la deduzione delle attività fiscali differite, l’attuale articolo 39 capoverso 1 lettera b diventa obsoleto.

3.3.5 Titoli di credito esteri coperti (art. 71b cpv. 2 AP-OFoP) e Posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare: tasso di anticipo (art. 72a cpv. 1 AP-OFoP)

Il PS accoglie favorevolmente le modifiche proposte degli articoli 71b e 72a AP-OFoP concernenti, rispettivamente, i titoli di credito esteri coperti e la definizione del tasso di anticipo.

3.3.6 Comunicazione dei grandi rischi e di altri rischi di credito rilevanti (art. 100 cpv. 4 e cpv. 5 AP-OFoP)

L’UBCS e i governi cantonali di BS e TI si esprimono chiaramente a sfavore della soglia di 5 milioni di franchi e chiedono che si applichi unicamente la regola del 4 per cento. Il Cantone BS afferma che la soglia del 4 per cento sarebbe già di per sé uno strumento efficace per la segnalazione di rischi di credito di grande entità.

Il prof. Lengwiler sostiene la medesima tesi e contesta il fatto che il limite assoluto di 5 milioni di franchi non tenga conto delle dimensioni del settore bancario svizzero. La soglia fissa comporterebbe, soprattutto per gli istituti di maggiori dimensioni, un numero molto elevato di segnalazioni, senza tuttavia migliorare realmente l’attività di vigilanza della FINMA. Sarebbe inoltre prevedibile che, a causa dell’inflazione, l’onere continui ad aumentare nel tempo. Propone, pertanto, che il testo dell’ordinanza sia precisato in modo che venga eliminato completamente il limite assoluto, e applicata esclusivamente la regola del 4 per cento.

EXPERTsuisse chiede che la soglia di 5 milioni di franchi venga applicata soltanto laddove non siano prese in considerazione misure di riduzione del rischio ai sensi dell’articolo 119 capoverso 1 OFoP. Propone inoltre che venga applicato il valore più basso: 5 milioni di franchi o il 4 per cento.

Di contro, il PS giudica positivamente l’adeguamento proposto e ritiene che l’aggiunta di un limite assoluto al valore soglia costituisca un miglioramento in termini di trasparenza.