Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/45: Modifica dell’ordinanza sui fondi propri (attuazione delle misure previste dal rapporto del Consiglio federale sulla stabilità delle banche e dal rapporto della Commissione parlamentare d’inchiesta) · 16 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 6Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapporto sui risultati concernente la modifica dell’ordinanza sui fondi propri

informazione ampliati secondo l’articolo 11 AP-OLiq, sottolineano che analisi degli scenari giornaliere, trasmissioni di informazioni infragiornaliere e lo sviluppo dei processi tecnici per il reporting infragiornaliero costituirebbero un aggravio tecnico e organizzativo considerevole. Il Cantone NW e diverse associazioni chiedono un periodo di transizione di almeno due anni. Anche l’UBCS osserva che il termine previsto di un anno è irrealistico e, a fronte dei grandi progetti normativi che si stanno svolgendo parallelamente, comporterebbe notevoli rischi a livello di implementazione.

3.3 Pareri relativi alle singole disposizioni

3.3.1 Portafoglio della banca e portafoglio di negoziazione: valutazione prudente (art. 5b cpv. 4 AP-OFoP)

Diversi Cantoni, tra cui ZH e NW, l’UBCS e l’ASB respingono il nuovo orientamento proposto. L’UBCS fa notare che le posizioni del portafoglio di negoziazione sarebbero valutate già oggi al «fair value» secondo le disposizioni dell’ordinanza FINMA sui conti e le incertezze legate alla valutazione sarebbero coperte dai cuscinetti di fondi propri già esistenti. A loro parere, ulteriori deduzioni forfettarie o complesse porterebbero a un eccessivo conservativismo, minerebbero il principio di continuità aziendale e contribuirebbero a un’ingiustificata doppia regolamentazione. L’UBCS e il Cantone ZH rilevano, inoltre, che questioni fondamentali relative alla valutazione andrebero precisate nel quadro delle norme contabili riconosciute e non attraverso interventi normativi. A questo proposito, diversi partecipanti obiettano che la proposta comporterebbe di fatto uno «swiss finish», considerato il modo selettivo con cui adotterebbe elementi severi provenienti dalle normative estere (NW, usam, ASB, EXPERTsuisse, UBCS, ABG, Arbeitgeber Banken, VSHFG).

EXPERTsuisse chiede esplicitamente che nell’ordinanza venga introdotto un valore de minimis, in base al quale le banche con posizioni valutate al «fair value» inferiori a 18 miliardi di franchi possono applicare un regime semplificato; nello stesso tempo osserva che un allineamento alle disposizioni dell’UE rafforzerebbe la comparabilità a livello internazionale.

UBS rileva che gli adeguamenti della valutazione prudente (PVA) proposti per le posizioni di livello 2 e 3 sarebbero più conservativi rispetto all’odierna prassi svizzera e alla maggior parte dei requisiti internazionali. Qualora la Svizzera adottasse la regolamentazione dell’UE, andrebbe garantito che la FINMA applichi tali standard in modo rigoroso, ma senza eccedere, ossia senza inasprimenti aggiuntivi.

L’ABPS disapprova gli inasprimenti previsti, che giudica eccessivi e privi di fondamento oggettivo. Le regole di valutazione più conservative non si troverebbero in relazione diretta con la crisi di Credit Suisse e pregiudicherebbero la consolidata logica di valutazione «going concern»; l’ABPS respinge pertanto con decisione tali proposte.

Al contrario, il PS e l’USS accolgono con favore l’accentuato orientamento verso norme contabili riconosciute a livello internazionale. Il CP manifesta sostanzialmente comprensione rispetto al fatto che la FINMA si dovrà fondare maggiormente sulle normative dell’UE. Ciononostante il riferimento esplicito a principi di valutazione europei è valutato in modo ambivalente: da un lato, l’armonizzazione favorirebbe pari condizioni («level playing field»), in particolare per UBS nella concorrenza all’interno dell’UE; dall’altro, occorrerebbe garantire che non venga a crearsi uno «european finish» e che rimanga il margine necessario per aggiustamenti commisurati alle circostanze.

Il Cantone TG è contrario al recepimento senza modifiche della normativa europea (regolamento [UE] 2016/101). A suo parere costituirebbe un cambiamento di paradigma sproporzionato, in particolare per le banche più grandi, perché comporterebbe l’abbandono del principio di base, finora vigente, della continuità aziendale in caso di crisi («going concern») a favore di una prospettiva di liquidazione («gone concern»). Caldeggia, per contro,