Progetto

Consultazione 2025/57: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2026 · 11 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto

Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

f. le proprie attività svolte nell’ambito del mandato dell’UFAM;

g. il finanziamento degli oneri dell’UFAM derivanti dall’adempimento dei suoi compiti secondo la presente ordinanza.

Art. 11 Finanziamenti a terzi

1Chi rivendica finanziamenti da parte dell’organizzazione per le attività di cui all’articolo 10 deve inoltrare a quest’ultima, al più tardi entro il 31 marzo dell’anno seguente, una domanda motivata. L’organizzazione può stabilire i dati che devono figurare nella domanda.

2L’organizzazione elargisce finanziamenti a terzi soltanto nella misura in cui questi effettuano le attività in modo economico e appropriato. A tale scopo può condurre accertamenti.

3L’organizzazione elargisce finanziamenti per le attività di cui all’articolo 10 lettere a–d sulla base dei mezzi a disposizione. In questo contesto, tiene conto in particolare della quantità e della qualità del vetro usato nonché dell’inquinamento ambientale causato da tali attività.

Art. 12 Rimborso

1Chi esporta imballaggi sui quali è stata riscossa una tassa ha diritto al rimborso della stessa sulla base di una domanda motivata.

2Se il rimborso cui ha diritto è inferiore a 25 franchi, questo non viene pagato.

3Le domande di rimborso possono essere inoltrate all’organizzazione per ogni semestre civile, ma devono essere presentate al più tardi entro il 31 marzo dell’anno seguente.

Art. 13 Organizzazione

1L’UFAM affida a un’organizzazione privata idonea la riscossione, l’amministrazione e l’impiego della tassa. L’organizzazione non deve avere interessi economici legati alla fabbricazione, all’importazione, all’esportazione, alla consegna o allo smaltimento di imballaggi.

2L’UFAM stipula di volta in volta un contratto con l’organizzazione per un periodo massimo di cinque anni. Il contratto stabilisce in particolare la quota della tassa che l’organizzazione può utilizzare per lo svolgimento delle proprie attività, nonché le condizioni e le conseguenze di uno scioglimento anticipato del contratto.

3L’organizzazione deve eseguire controlli interni dell’organo di gestione e affidare la verifica dei risultati interni di tali controlli nonché la revisione a terzi indipendenti e autorizzati dall’UFAM, ai quali deve fornire tutte le informazioni necessarie e garantire la consultazione degli atti.

4L’organizzazione può concordare il prelievo della tassa all’importazione con l’UDSC. A tale riguardo, l’UDSC può impegnarsi a comunicare all’organizzazione i dati contenuti nelle dichiarazioni doganali nonché altre constatazioni relative all’importazione o all’esportazione di imballaggi per bevande.