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Consultazione 2025/57: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2026 · 11 pagine

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5L’organizzazione tutela contro terzi il segreto d’affari degli assoggettati all’obbligo della tassa.

Art. 14 Vigilanza sull’organizzazione

1L’UFAM vigila sull’organizzazione, alla quale può impartire istruzioni, in particolare per quanto riguarda l’impiego della tassa.

2L’organizzazione deve fornire all’UFAM tutte le informazioni necessarie nonché garantirgli la consultazione degli atti.

3Essa deve inoltrare all’UFAM entro il 31 maggio di ogni anno un rapporto sulle attività svolte l’anno precedente. Tale rapporto deve contenere in particolare:

a. il conto d’esercizio;

b. il rapporto di revisione;

c. il numero di imballaggi in vetro soggetti alla tassa notificato all’organizzazione l’anno precedente, distinguendo in base all’ammontare della tassa;

d. un rendiconto dell’impiego dei proventi della tassa, con indicazione dell’importo, dello scopo e del beneficiario.

4L’UFAM pubblica il rapporto, fatti salvi i dati che sottostanno al segreto d’affari o di fabbricazione oppure che consentono di trarre conclusioni al riguardo.

Art. 15 Procedura

Sulle domande di rimborso della tassa (art. 12) e sui finanziamenti a terzi (art. 11), l’organizzazione statuisce mediante decisione formale.

Sezione 4: Imballaggi per bevande

Art. 16 Contrassegno

I commercianti e i fabbricanti che consegnano bevande agli utenti finali sono tenuti a:

a. contrassegnare come tali gli imballaggi riutilizzabili; ciò non si applica agli esercizi nel settore della ristorazione;

b. indicare sugli imballaggi per bevande soggetti a deposito l’ammontare del deposito prelevato;

Art. 17 Obbligo di prelevare un deposito sugli imballaggi per bevande riutilizzabili

1I commercianti e i fabbricanti che consegnano bevande in imballaggi riutilizzabili agli utenti finali sono tenuti a prelevare un deposito. Sono tenuti a riprendere contro rimborso del deposito gli imballaggi riutilizzabili che figurano nel loro assortimento.

2Per tutti gli imballaggi per bevande riutilizzabili il deposito ammonta ad almeno 30 centesimi.