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Consultazione 2025/57: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2026 · 11 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 26 Disposizione transitoria

1Fino all’entrata in vigore dell’articolo 4 il 1° gennaio 2028, i commercianti e i fabbricanti che immettono in commercio cartoni per bevande e imballaggi in plastica non riutilizzabili che contengono merci possono riprendere a titolo volontario tali imballaggi provenienti dai rifiuti urbani secondo l’articolo 3 lettera a numeri 1–3 dell’ordinanza del 4 dicembre 20154 sui rifiuti se:

a. sottopongono tali imballaggi, se tecnicamente possibile, a valorizzazione materiale;

b. informano regolarmente l’UFAM e le autorità cantonali e comunali

interessate circa la propria attività; e

c. indicano in modo visibile presso i punti vendita che tali imballaggi

vengono ripresi.

Art. 27 Entrata in vigore

1Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.

2L’articolo 4 entra in vigore il 1° gennaio 2028.

3L’articolo 21 entra in vigore il 1° gennaio 2029.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

4 RS 814.600