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Consultazione 2025/57: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2026 · 11 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 26 Disposizione transitoria
1Fino all’entrata in vigore dell’articolo 4 il 1° gennaio 2028, i commercianti e i fabbricanti che immettono in commercio cartoni per bevande e imballaggi in plastica non riutilizzabili che contengono merci possono riprendere a titolo volontario tali imballaggi provenienti dai rifiuti urbani secondo l’articolo 3 lettera a numeri 1–3 dell’ordinanza del 4 dicembre 20154 sui rifiuti se:
a. sottopongono tali imballaggi, se tecnicamente possibile, a valorizzazione materiale;
b. informano regolarmente l’UFAM e le autorità cantonali e comunali
interessate circa la propria attività; e
c. indicano in modo visibile presso i punti vendita che tali imballaggi
vengono ripresi.
Art. 27 Entrata in vigore
1Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.
2L’articolo 4 entra in vigore il 1° gennaio 2028.
3L’articolo 21 entra in vigore il 1° gennaio 2029.
… In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi