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Consultazione 2025/57: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2026 · 11 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
d. adottare sempre misure volte ad aumentare la quota di raccolta nonché la qualità e la purezza del materiale raccolto;
e. sottoporre gli imballaggi e i residui di trattamento non riciclabili in via prioritaria a valorizzazione materiale ed energetica e, in seguito, alla sola valorizzazione energetica.
2Gli assoggettati all’obbligo di ripresa di cui al capoverso 1 pubblicano ogni anno un rapporto in cui illustrano in modo chiaro e tracciabile l’adempimento delle prescrizioni di cui al capoverso 1 lettere a–e. Il rapporto deve essere presentato all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).
Art. 6 Misure in caso di quote di riciclaggio insufficienti di cartoni per bevande e imballaggi in plastica non riutilizzabili
1La quota di riciclaggio dei cartoni per bevande soggetti all’obbligo di ripresa deve ammontare almeno al 70 per cento, quella degli imballaggi in plastica non riutilizzabili almeno al 55 per cento.
2In caso di mancato raggiungimento delle quote di riciclaggio dei cartoni per bevande e degli imballaggi in plastica non riutilizzabili soggetti all’obbligo di ripresa di cui al capoverso 1, il DATEC sottopone al Consiglio federale come misura l’obbligo per i fabbricanti di prelevare una tassa di smaltimento anticipata su suddetti imballaggi.
3In caso di mancato raggiungimento delle quote di riciclaggio anche con le misure di cui al capoverso 2, il DATEC può obbligare i commercianti e i fabbricanti a:
a. prelevare un deposito minimo sui cartoni per bevande e sugli imballaggi in plastica non riutilizzabili soggetti all’obbligo di ripresa;
b. riprendere tali imballaggi contro rimborso del deposito; e
c. conferire al riciclaggio a proprie spese gli imballaggi ripresi.
4Il DATEC può limitare l’obbligo di prelevare un deposito di cui al capoverso 3 agli imballaggi che costituiscono la causa principale dell’insufficienza della quota di riciclaggio. Può stabilire deroghe all’obbligo di prelevare un deposito se il
riciclaggio degli imballaggi è garantito in altro modo.
Sezione 3: Tassa di smaltimento anticipata per imballaggi in vetro
Art. 7 Obbligo della tassa
1I fabbricanti che consegnano imballaggi in vetro vuoti destinati all’impiego in Svizzera o che importano tali imballaggi sono tenuti a versare una tassa di smaltimento anticipata (tassa) a un’organizzazione incaricata dall’UFAM (organizzazione).
2L’obbligo della tassa si applica anche ai fabbricanti che consegnano o importano imballaggi in vetro pieni.
3Non devono versare alcuna tassa: