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Consultazione 2025/57: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2026 · 11 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
3Non sottostanno agli obblighi di cui al capoverso 1:
a. i titolari di esercizi della ristorazione che assicurano la raccolta degli imballaggi riutilizzabili;
b. i commercianti e i fabbricanti che, in caso di fornitura a domicilio, fatturano ai consumatori un importo pari all’ammontare del deposito per gli imballaggi per bevande riutilizzabili non restituiti.
4L’UFAM può esonerare i commercianti e i fabbricanti che aderiscono a un’organizzazione settoriale privata dagli obblighi di cui al capoverso 1 dietro richiesta di tale organizzazione se:
a. l’organizzazione settoriale persegue la raccolta, la pulizia e il riutilizzo di imballaggi per bevande riutilizzabili standardizzati;
b. all’organizzazione settoriale aderiscono almeno 10 commercianti o fabbricanti di bevande in imballaggi riutilizzabili;
c. l’organizzazione settoriale dispone di un elenco dei membri pubblicamente consultabile e regolarmente aggiornato;
d. l’organizzazione settoriale presenta all’UFAM entro il 31 marzo di ogni anno un piano per il finanziamento, lo sviluppo e l’informazione dei consumatori, nonché le statistiche dell’anno precedente; e
e. l’organizzazione settoriale, entro i primi tre anni della sua esistenza, dimostra di raggiungere una quota di recupero pari ad almeno il 60 per cento degli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato dai propri membri e ad almeno l’80 per cento dopo cinque anni.
Art. 18 Obbligo sussidiario di ripresa di imballaggi non riutilizzabili in PET e in metallo
1I commercianti e i fabbricanti che consegnano agli utenti finali bevande in imballaggi non riutilizzabili in PET o in metallo e che non assicurano lo smaltimento di tutti gli imballaggi da loro consegnati attraverso l’adesione a un’organizzazione settoriale privata o mediante contributi finanziari a tale organizzazione sono tenuti a:
a. riprendere tali imballaggi non riutilizzabili presso tutti i punti vendita e durante l’intero orario d’apertura;
b. conferirli al riciclaggio a proprie spese; e
c. indicare in modo chiaro e visibile presso i punti vendita che li riprendono.
2Se un’organizzazione settoriale privata si assume i compiti di cui al capoverso 1, questa è responsabile del rispetto degli obblighi di cui alle lettere a–c.
3Sono fatte salve le misure particolari del DATEC di cui all’articolo 19.
Art. 19 Misure in caso di quota di riciclaggio insufficiente
1La quota di riciclaggio degli imballaggi per bevande in vetro, in PET e in alluminio deve raggiungere almeno il 75 per cento per ciascun tipo di materiale.