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Consultazione 2025/57: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2026 · 11 pagine

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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»

a. i fabbricanti che consegnano o importano imballaggi con un volume di riempimento inferiore a 0,02 l;

b. i fabbricanti che consegnano o importano meno di 500 imballaggi per semestre civile;

c. i fabbricanti che consegnano o importano imballaggi vuoti o pieni non destinati a essere impiegati per prodotti alimentari o cosmetici.

Art. 8 Ammontare della tassa

1Per ogni imballaggio la tassa ammonta a un minimo di un centesimo e a un massimo di 10 centesimi.

2Il DATEC fissa l’ammontare della tassa in base ai costi presunti delle attività di cui all’articolo 10, consultando preventivamente le cerchie interessate.

3L’organizzazione deve informare opportunamente i consumatori sull’ammontare della tassa.

Art. 9 Obbligo di informare e scadenza

1Gli assoggettati all’obbligo della tassa devono comunicare all’organizzazione entro 30 giorni dalla scadenza di un semestre civile il numero di imballaggi in vetro soggetti alla tassa che hanno consegnato o importato durante tale periodo. Essi suddividono i dati conformemente alle prescrizioni dell’organizzazione e secondo l’ammontare della tassa.

2La tassa sugli imballaggi consegnati o importati durante un semestre civile è esigibile 60 giorni dopo la scadenza del semestre. In caso di pagamento ritardato, viene addebitato un interesse di mora; sui pagamenti anticipati l’organizzazione può accordare un interesse remunerativo.

3Se l’organizzazione affida il prelievo della tassa all’importazione all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), per il prelievo, la scadenza e gli interessi si applica per analogia la legislazione sulle dogane.

Art. 10 Impiego della tassa

L’organizzazione deve impiegare la tassa per le attività seguenti:

a. la raccolta e il trasporto del vetro usato;

b. la pulizia e la selezione degli imballaggi in vetro intatti;

c. la pulizia e il condizionamento delle schegge di vetro per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti;

d. le attività di informazione, in particolare mirata a promuovere il riutilizzo e la valorizzazione materiale degli imballaggi in vetro; per tali attività può essere impiegato al massimo il 10 per cento dei proventi totali annui della tassa;

e. il rimborso delle tasse (art. 12);