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Consultazione 2025/57: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2026 · 11 pagine

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2In caso di mancato raggiungimento della quota di riciclaggio, il DATEC può obbligare commercianti e fabbricanti:

a. prelevare un deposito minimo sugli imballaggi non riutilizzabili fabbricati nei materiali in questione;

b. riprendere tali imballaggi contro rimborso del deposito; e

c. conferire al riciclaggio, a proprie spese, gli imballaggi ripresi.

3Il DATEC può limitare l’obbligo di prelevare un deposito agli imballaggi che costituiscono la causa principale della quota di riciclaggio insufficiente. Può stabilire deroghe all’obbligo di prelevare un deposito se il riciclaggio degli imballaggi è garantito in altro modo.

4Se in un anno i fabbricanti consegnano oltre 100 t di imballaggi non riutilizzabili ma riciclabili e fabbricati in un materiale diverso da vetro, PET o alluminio, il DATEC può fissare una quota minima di riciclaggio e ordinare le misure di cui al capoverso 2 anche per questo materiale.

Sezione 5: Obblighi di informare

Art. 20 Obbligo di informare relativo agli imballaggi per bevande

I fabbricanti di bevande devono comunicare all’UFAM entro la fine di febbraio di ogni anno e secondo le specificazioni da esso richieste:

a. il volume di bevande prodotte o importate per il consumo in Svizzera l’anno precedente, distinguendo tra imballaggi riutilizzabili e non riutilizzabili, nonché secondo i materiali di imballaggio e i tipi di bevande;

b. il peso degli imballaggi non riutilizzabili ma riciclabili (compresi i cartoni per bevande) utilizzati l’anno precedente per le bevande prodotte o importate per il consumo in Svizzera, distinguendo secondo i materiali di imballaggio e i tipi di bevande.

Art. 21 Obbligo di informare relativo ad altri imballaggi non riutilizzabili

1I fabbricanti di prodotti contenuti in imballaggi non riutilizzabili devono comunicare all’UFAM entro la fine di febbraio di ogni anno e secondo le specificazioni da esso richieste:

a. il peso degli imballaggi utilizzati l’anno precedente per le merci prodotte o importate per il consumo in Svizzera, distinguendo secondo i materiali di imballaggio;

b. gli imballaggi in plastica elencati in base ai vari polimeri, in particolare PET, PE, PP, PS, PVC.

2I fabbricanti di imballaggi di servizio vuoti non riutilizzabili devono comunicare all’UFAM entro la fine di febbraio di ogni anno e conformemente alle prescrizioni da esso richieste:

a. il peso degli imballaggi utilizzati l’anno precedente per il consumo in Svizzera, distinguendo secondo i materiali;