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Consultazione 2025/57: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2026 · 11 pagine
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Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
a. siano limitati al minimo indispensabile in termini di volume e massa per garantire il livello di sicurezza e igiene necessario della merce imballata;
b. al momento della raccolta, del trattamento e del riciclaggio non comportino difficoltà tecniche rilevanti o costi supplementari notevoli; e
c. contengano la percentuale più elevata possibile di materiali riciclati.
Sezione 2: Cartoni per bevande e imballaggi in plastica non riutilizzabili
Art. 4 Obbligo sussidiario di ripresa di cartoni per bevande e di imballaggi in plastica non riutilizzabili
1I commercianti e i fabbricanti che consegnano agli utenti finali cartoni per bevande e imballaggi in plastica non riutilizzabili che contengono merci e che non assicurano lo smaltimento di tutti gli imballaggi da loro consegnati attraverso l’adesione a un’organizzazione settoriale privata o mediante contributi finanziari a tale organizzazione, sono tenuti a:
a. riprendere tali imballaggi presso tutti i punti vendita durante l’intero orario d’apertura;
b. sottoporre tali imballaggi a valorizzazione materiale, qualora ciò sia tecnicamente possibile; e
c. indicare in modo chiaro e visibile presso i punti vendita che tali imballaggi vengono ripresi.
2Se un’organizzazione settoriale privata si assume i compiti di cui al capoverso 1, questa è responsabile del rispetto degli obblighi di cui alle lettere a-c.
3Qualora la ripresa non avvenga a titolo gratuito, il prezzo deve essere fissato in modo da coprire i costi di smaltimento. Il prezzo non deve essere definito a scopo di lucro.
4Sono fatte salve le misure particolari del DATEC di cui all’articolo 6.
Art. 5 Requisiti per lo smaltimento dei cartoni per bevande e degli imballaggi in plastica non riutilizzabili
1I commercianti e i fabbricanti assoggettati all’obbligo di ripresa di cartoni per bevande e imballaggi in plastica non riutilizzabili nonché le organizzazioni settoriali private da questi incaricate devono:
a. indennizzare a copertura dei costi tutti gli attori coinvolti nella catena di smaltimento per le prestazioni rese;
b. assicurare che i costi di smaltimento siano coperti da contributi conformi al principio di causalità, che devono essere vincolati allo scopo e utilizzati soltanto a copertura dei suddetti costi di smaltimento;
c. assicurare che la percentuale di imballaggi per bevande in PET non superi il 2 per cento dell’intera massa raccolta;