Progetto
Consultazione 2025/57: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, primavera 2026 · 11 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 10Fedlex · Progetto
Ordinanza «%ASFF_YYYY_ID»
b. gli imballaggi in plastica, distinguendo in base ai vari polimeri, in particolare PET, PE, PP, PS, PVC.
3Gli obblighi di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano esclusivamente alle imprese non assoggettate all’obbligo della tassa secondo l’articolo 7 e la cui somma dei salari dichiarata all’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) o il cui fatturato supera il valore soglia di un milione di franchi per due esercizi consecutivi.
4Per consentire l’adempimento dell’obbligo di informare, l’UFAM mette a disposizione appositi modelli digitali.
5L’UFAM può pubblicare annualmente, in forma aggregata, le quantità di materiali di imballaggio utilizzate.
Art. 22 Ripresa e riciclaggio
1I commercianti e i fabbricanti assoggettati all’obbligo di ripresa di imballaggi non riutilizzabili (art. 4 cpv. 1, art. 6 cpv. 2, art. 18 cpv. 1, art. 19 cpv. 2) devono comunicare all’UFAM, entro la fine di febbraio di ogni anno, il peso degli imballaggi ripresi e riciclati l’anno precedente. I dati devono essere suddivisi secondo i materiali di imballaggio.
2Chi ricicla imballaggi non riutilizzabili soggetti all’obbligo di ripresa a titolo professionale oppure li importa o li esporta per riciclarli, deve comunicare all’UFAM, entro la fine di febbraio di ogni anno e per ciascun materiale utilizzato per la loro fabbricazione, il peso degli imballaggi riciclati, l’azienda di riciclaggio e il tipo di riciclaggio relativi all’anno precedente. Le materie plastiche devono essere distinte almeno in base ai polimeri PET, PE, PP, PS, PVC.
Art. 23 Comunicazione di informazioni a servizi di notifica privati
1Gli assoggettati all’obbligo di informare possono comunicare i dati di cui agli articoli 20–22 a servizi di notifica privati anche entro la fine di febbraio. In questo caso devono provvedere affinché tali servizi di notifica riassumano i dati e li comunichino all’UFAM entro la fine di aprile.
2L’UFAM è autorizzato a prendere visione di tutte le singole notifiche.
Sezione 6: Disposizioni finali
Art. 24 Esecuzione
L’esecuzione della presente ordinanza spetta ai Cantoni, nella misura in cui essa non sia affidata a un’autorità federale.
Art. 25 Abrogazione e modifica del diritto vigente
L’ordinanza del 5 luglio 20003 sugli imballaggi per bevande è abrogata.
3 RU 2000 1949; RU 2006 4705; RU 2007 4477; RU 2021 589; RU 2021 633