Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/62: Attuazione della mozione 21.4516 Schilliger «Garantire la gerarchia della rete stradale nei centri abitati e fuori» · 15 pagine

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5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

L’articolo 82 capoverso 1 della Costituzione federale del 18 aprile 199917 (Cost.) prevede che la Confederazione stabilisca prescrizioni sulla circolazione stradale. Secondo l’articolo 74 capoversi 1 e 2 Cost., la Confederazione emana prescrizioni relative alla tutela dell’essere umano e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti e si adopera per impedire tali effetti.

In virtù dell’articolo 182 capoverso 2 Cost., il Consiglio federale provvede all’esecuzione della legislazione e in virtù del capoverso 1 emana norme di diritto sotto forma di ordinanza nei limiti previsti dalla Costituzione o dalla legge. In riferimento alla circolazione stradale, tale autorizzazione è contenuta nell’articolo 106 capoverso 1 LCStr; per quanto riguarda la protezione ambientale fa fede l’articolo 39 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione ambientale (legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb). Il progetto risulta pertanto essere costituzionale.

Ad eccezione delle strade di grande transito e nazionali, la pianificazione e la costruzione stradale sono di competenza dei Cantoni ed eventualmente dei Comuni, enti cui spetta anche la gerarchizzazione della propria rete. Il progetto non intacca queste competenze. In particolare, Cantoni e Comuni mantengono la facoltà e possibilità di riclassificare le strade esistenti. Si prescrive unicamente di mantenere la gerarchizzazione della rete viaria anche in caso di riduzione del limite di velocità. Le autorità esecutive continuano a usufruire di tutti gli strumenti esistenti per proteggere la popolazione dall’inquinamento ambientale. Per quanto riguarda il rumore stradale, si privilegiano tuttavia gli interventi alla fonte. Sulle strade a prevalenza motorizzata sarà ancora possibile abbassare il limite di velocità, in particolare se il rumore eccessivo sussiste malgrado la posa di un manto fonoassorbente o in mancanza di un rivestimento adeguato alle condizioni locali. Si potrà inoltre valutare tale misura come soluzione temporanea sulle strade dotate di un rivestimento convenzionale finché l’autorità esecutiva non avrà la possibilità di sostituirlo, ad esempio nell’ambito di lavori di risanamento programmati. Come per tutte le attività amministrative, va rispettato il principio di proporzionalità. Il margine di discrezionalità di Cantoni e Comuni non è quindi limitato al punto da rendere necessaria una regolamentazione a livello legislativo.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La competenza di stabilire i limiti di velocità generali e la possibilità di abbassarli su determinati tratti nonché l’obbligo di applicare manti fonoassorbenti sulle strade orientate al traffico nei centri abitati non sono limitati dagli obblighi internazionali della Svizzera e sono quindi con essi compatibili.

17 RS 101