Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/62: Attuazione della mozione 21.4516 Schilliger «Garantire la gerarchia della rete stradale nei centri abitati e fuori» · 15 pagine

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Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale e punti essenziali della normativa

1.1 Situazione iniziale

La legge federale sulla circolazione stradale (LCStr)4 autorizza il Consiglio federale a dichiarare aperte, con o senza restrizioni, alla circolazione di veicoli a motore e biciclette le strade necessarie al grande transito (art. 2 cpv. 1 lett. a). A tal fine è stata emanata l’ordinanza concernente le strade di grande transito5. Secondo il diritto federale, su tali strade, che comprendono autostrade, semiautostrade e strade principali, costituiscono la rete sovraordinata (art. 110 cpv. 1 OSStr) e vige il diritto di precedenza rispetto alle strade secondarie che costituiscono la rete subordinata (art. 37 cpv. 1 e 88 cpv. 1 OSStr). Il Consiglio federale può verificare e, se necessario, revocare regolamentazioni locali del traffico sulle strade di grande transito (art. 110 cpv. 3 OSStr), oltre ad avere la competenza di limitare la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade (art. 32 cpv. 2 LCStr).

L’Esecutivo ha pertanto fissato i limiti di velocità nell’ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC)6. Secondo quest’ultima (cfr. art. 4a cpv. 1 ONC), in condizioni stradali, di circolazione e visibilità favorevoli il limite generale è pari a:

• 50 km/h nelle località;

• 80 km/h fuori delle località, eccetto sulle autostrade e semiautostrade;

• 100 km/h sulle semiautostrade;

• 120 km/h sulle autostrade.

La velocità stabilita dal Consiglio federale può essere ridotta o aumentata dall’autorità competente per determinati tratti solo per motivi specifici e solo sulla base di una perizia, salvo eventuali eccezioni previste dal Consiglio federale (art. 32 cpv. 3 LCStr).

I requisiti per derogare ai limiti di velocità generali sono precisati nell’ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr)7. In particolare, sono consentiti limiti di velocità differenti solo per prevenire o ridurre particolari pericoli nella circolazione stradale (ad es. per ciclisti o pedoni), per ridurre un impatto ambientale eccessivo (rumore o sostanze inquinanti quali polveri sottili) a tutela dell’ambiente e della salute o per migliorare la fluidità del traffico (art. 108 cpv. 1 e 2 OSStr). A tale proposito, le autorità competenti devono chiarire tramite perizia se la misura è necessaria, appropriata e proporzionata o se sono preferibili altre misure (art. 108 cpv. 4 OSStr).

4 RS 741.01

5 RS 741.272

6 RS 741.11

7 RS 741.21