Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/63: Approvazione della modifica al trattato sulla Carta dell’energia · 40 pagine

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disposizione sull’espropriazione indiretta è stata integrata con un elenco di criteri (ad es. impatto economico e durata della misura). Questi adeguamenti sono conformi alla prassi svizzera in materia di accordi bilaterali per la tutela degli investimenti.

Trasparenza della soluzione delle controversie: la trasparenza delle procedure di composizione delle controversie è stata rafforzata, adottando fondamentalmente come standard le regole di trasparenza UNCITRAL per gli arbitrati tra investitore e Stato. Anche per gli arbitrati tra Stati è prevista una maggiore trasparenza (possibilità di pubblicare i documenti e di tenere udienze pubbliche). Le disposizioni sulle cause infondate sono state inasprite, affinché tali procedimenti vengano evitati sin dall’inizio o respinti più rapidamente, riducendo così i costi a carico dello Stato in caso di arbitrato.

Disposizioni in materia di sostenibilità: le Parti contraenti hanno inserito una nuova disposizione esplicita che afferma il diritto degli Stati di regolamentare in modo adeguato per tutelare l’interesse pubblico (diritto alla regolamentazione). Le Parti contraenti hanno inoltre confermato nel Trattato i propri diritti e obblighi previsti dagli accordi multilaterali in materia di ambiente e lavoro (UNFCCC, Accordo di Parigi, convenzioni fondamentali dell’OIL) nonché l’importanza degli strumenti internazionali volti a promuovere la responsabilità d’impresa. Un’ulteriore disposizione stabilisce che non è ammesso promuovere gli investimenti abbassando gli standard in materia di tutela dell’ambiente e dei diritti dei lavoratori.

Transizione energetica e decarbonizzazione: l’elenco dei materiali e dei prodotti energetici contemplati dall’ECT è stato ampliato, includendo nuovi concetti e nuove tecnologie come idrogeno, biomassa, biogas e tecnologie per la cattura, l’utilizzo e lo stoccaggio del carbonio (Carbon Capture, Utilization and Storage, CCUS). Viene inoltre data alle Parti contraenti che lo desiderino la possibilità di escludere nel proprio territorio i materiali energetici fossili dal regime di tutela degli investimenti, nell’interesse della protezione del clima e della decarbonizzazione del sistema. Gli Stati membri dell’UE rimasti nell’ECT si sono avvalsi di questa facoltà per gli investimenti in energie fossili nuovi o già in essere. Tenuto conto del mandato negoziale ricevuto dal Consiglio federale, della prassi svizzera in materia di accordi di protezione degli investimenti, dell’equivalenza tra il livello di tutela degli investimenti garantito nel diritto svizzero e quello garantito dall’ECT, della coerenza dell’ECT con la politica energetica e climatica svizzera – che consente l’uso di energie fossili anche dopo il 2050 a condizione che le relative emissioni vengano compensate – e infine dell’importanza limitata ricoperta dagli investimenti esteri in energie fossili in Svizzera, la Svizzera ha deciso di rifiutare un’esclusione generale delle energie fossili dal regime di tutela degli investimenti. D’altro lato, però, la Svizzera ha deciso di escludere da tale tutela i nuovi investimenti in forme di materiali energetici sintetici particolarmente dannose per l’ambiente. Le modifiche alla sezione B dell’allegato NI, che elenca le Parti contraenti che possono ricorrere all’esclusione dal regime di tutela dei nuovi investimenti in energie fossili nel proprio territorio, sono state accettate dall’ECC il 3 dicembre 2024. Le modifiche sono entrate in vigore il 3 settembre 2025. Per gli investimenti effettuati prima del 3 settembre 2025, negli Stati membri dell’UE interessati l’esclusione dal regime di tutela si applicherà solo a partire dall’entrata in vigore dell’ECT emendato, a condizione che le altre Parti contraenti non accettino l’applicazione provvisoria del Trattato, come nel caso della Svizzera (vedi più sotto). Le deroghe previste non incideranno, di norma,