Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/63: Approvazione della modifica al trattato sulla Carta dell’energia · 40 pagine

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agli investimenti e i premi di rischio richiesti dagli investitori. Si facilitano così gli investimenti all’estero, si consente la mobilitazione di capitali privati per finanziare gli investimenti nella decarbonizzazione del sistema energetico entro il 2050 e si contribuisce a ridurre sia i costi di investimento sia quelli dell’approvvigionamento energetico.

Nel quadro dell’Accordo di Parigi la Svizzera si è impegnata ad azzerare le emissioni nette dei gas serra entro il 2050. Per il 2030 si è prefissata l’obiettivo di ridurre del 50 per cento tali emissioni rispetto ai livelli del 1990. Tali obiettivi di riduzione vengono attuati principalmente attraverso le misure previste nella legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO27 (legge sul CO ), nella legge federale sugli obiettivi in materia

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di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica28 (LOCli) e nella LEne29.

Gli attuali strumenti della politica energetica e climatica svizzera, come le imposte sui consumi, le tasse sul CO2, gli strumenti di promozione delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica, le prescrizioni sui consumi energetici di impianti, veicoli e apparecchi nonché degli edifici sono ammessi sia dall’ECT vigente che da quello modernizzato.

La Costituzione (art. 26) garantisce già oggi la tutela della proprietà per gli investimenti effettuati legittimamente, prevedendo il diritto a un risarcimento integrale in caso di espropriazione o di restrizioni della proprietà equiparabili a una espropriazione. Per conseguire gli obiettivi svizzeri di riduzione delle emissioni non è necessario ricorrere a espropriazioni non indennizzate o indennizzate in misura inadeguata né a discriminazioni nei confronti di investitori esteri, cosa vietata dall’ECT. Il Trattato modernizzato non impone nuove limitazioni alla Svizzera per quanto riguarda la regolamentazione in materia di protezione del clima. Al contrario esso precisa e definisce più chiaramente le possibilità per tale regolamentazione. Finché vengono rispettati principi fondamentali come la proporzionalità, la non discriminazione e lo Stato di diritto, sia l’ECT attuale che, a maggior ragione, quello modernizzato consentiranno alla Svizzera di adottare ulteriori misure a favore della protezione del clima, come ad esempio il divieto di utilizzo dei materiali energetici fossili.

Tenuto conto del mandato negoziale ricevuto dal Consiglio federale, della prassi svizzera in materia di accordi di protezione degli investimenti (API), dell’equivalenza tra il livello di tutela degli investimenti garantito nel diritto svizzero e quello garantito dall’ECT, della coerenza dell’ECT con la politica energetica e climatica svizzera – che consente l’uso di energie fossili anche dopo il 2050 a condizione che le relative emissioni vengano compensate – e infine dell’importanza limitata ricoperta dagli investimenti esteri in energie fossili in Svizzera, la Svizzera ha deciso di rifiutare un’esclusione generale delle energie fossili dal regime di tutela degli investimenti. Sono esclusi da tale tutela esclusivamente gli investimenti in forme di materiali energetici sintetici particolarmente dannosi per l’ambiente. In futuro, tuttavia, la Svizzera potrà

27RS 641.71

28 RS 814.310

29 RS 730.0