Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/63: Approvazione della modifica al trattato sulla Carta dell’energia · 40 pagine

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presentare in qualsiasi momento all’ECC la domanda per l’esclusione sul suo territorio degli investimenti in materiali energetici fossili dal regime di tutela. Successivamente sarà necessaria l’approvazione unanime dell’ECC di una conseguente modifica dell’allegato NI.

Non si può tuttavia escludere che in virtù dell’ECT la Svizzera venga citata a giudizio da un’altra Parte contraente o da uno dei suoi investitori nell’ambito di un procedimento arbitrale internazionale o che, viceversa, venga indotta, per far valere i propri diritti, ad avviare un procedimento arbitrale contro l’altra Parte contraente per la soluzione di una controversia Stato-Stato. Tuttavia, ciò è possibile già con l’attuale ECT. In virtù dell’ECT esiste un certo rischio per la Svizzera che un tribunale arbitrale accolga, basandosi su una particolare interpretazione di determinati articoli del Trattato, un’eventuale azione legale promossa da un investitore straniero contro una misura nazionale e condanni la Svizzera al pagamento di un indennizzo. Ad oggi nessun tribunale arbitrale ha emesso in virtù dell’ECT una sentenza simile contro la Svizzera.

Considerato il volume modesto degli attuali investimenti diretti esteri nel settore energetico svizzero, il volume presumibilmente molto modesto dei nuovi investimenti diretti esteri in tale settore e il livello di tutela degli investimenti garantito dal diritto svizzero, che vieta praticamente le stesse misure ritenute inammissibili anche ai sensi dell’ECT, il rischio di simili procedimenti e sentenze è basso. Gli emendamenti al Trattato riducono ulteriormente tale rischio, non da ultimo rafforzando le disposizioni relative alle azioni legali abusive e precisando il diritto degli Stati a regolamentare.

L’attuale ECT e quello modernizzato non limitano eccessivamente la politica energetica, ambientale e climatica della Svizzera. In particolare, l’ECT non impedisce alla Svizzera di adottare misure adeguate per perseguire gli obiettivi dell’Accordo di Parigi. L’ECT nella sua versione attuale e in quella modernizzata è pertanto compatibile con gli obiettivi della politica svizzera in materia di energia, ambiente e clima.

4 Commento alle singole modifiche al Trattato sulla Carta dell’energia

4.1 Preambolo

Il preambolo enuncia gli obiettivi generali delle Parti contraenti. Non è giuridicamente vincolante, ma fornisce le linee guida per l’interpretazione del Trattato. Nel preambolo del testo modificato dell’ECT le Parti contraenti fanno riferimento ai principali strumenti esistenti nell’ambito dello sviluppo sostenibile, come la Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo30, la Dichiarazione dell’OIL sui principi e diritti fondamentali nel lavoro, l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile31, l’Accordo di Parigi e l’UNFCCC), nonché ad altri accordi internazionali in materia ambientale che

30 Dichiarazione di Rio sull’Ambiente e lo Sviluppo A/CONF.151/26, adottata alla Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, Rio de Janeiro, 3–14 giugno 1992 Consultabile all’indirizzo https://digitallibrary.un.org/ > Search

31 Risoluzione A/RES/70/1 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite: «Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile», adottata il 25 settembre 2015. Consultabile all’indirizzo https://digitallibrary.un.org/ > Search