Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/63: Approvazione della modifica al trattato sulla Carta dell’energia · 40 pagine
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e climatica svizzera, si è rinunciato nell’ambito dei negoziati all’esclusione generale degli investimenti in energie fossili nuovi o già in essere dal regime di tutela. Se in futuro la Svizzera desidererà invece introdurre una simile esclusione generale, potrà presentare all’ECC un’apposita richiesta di modifica dell’allegato NI, che dovrà essere approvata all’unanimità dalla stessa ECC.
I concetti di «investimento» e «investitore» sono stati precisati. Per rientrare nel campo di applicazione del Trattato, un investimento (art. 1 par. 6) deve essere effettuato o acquisito in conformità al diritto applicabile dello Stato ospitante e soddisfare determinati requisiti (impiego di capitale, aspettativa di guadagno, una determinata durata o assunzione del rischio). Viene inoltre specificato che i diritti di credito derivanti unicamente da contratti commerciali non soddisfano in linea di principio i requisiti necessari per essere considerati investimenti e che le sentenze dei tribunali (inclusi i lodi arbitrali) non sono considerate investimenti. Un «investitore» (art. 1 par. 7) deve esercitare nel proprio Stato d’origine un’«attività economica sostanziale», cioè disporre di una presenza fisica sul territorio, impiegare personale, generare fatturato o versare imposte. L’obiettivo è escludere dal campo di applicazione del Trattato le società di comodo (cosiddette «società bucalettere») e impedire agli investitori di operare ristrutturazioni volte unicamente a beneficiare della tutela offerta dall’ECT.
Il concetto di «proprietà intellettuale» è stato precisato e fa ora esplicito riferimento alle categorie contemplate dall’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio dell’Organizzazione mondiale del commercio (Accordo TRIPS dell’OMC; art. 1 par. 12).
È inoltre introdotta per la prima volta una definizione di «diritti dei lavoratori» (art. 1 par. 15), che comprende, tra le altre cose, la libertà di associazione, l’abolizione del lavoro forzato, l’abolizione effettiva del lavoro minorile, l’eliminazione della discriminazione sul lavoro e condizioni di lavoro accettabili.
4.3 Parte II: Commercio
Nella parte II, oltre a minime modifiche redazionali agli articoli 5, 6 e 9, sono state integrate e precisate principalmente le disposizioni sulla promozione dei transiti di energia all’articolo 7.
La definizione di «transito» viene precisata, specificando che consiste nel trasporto di materiali e prodotti energetici provenienti da un altro Stato e destinati a uno Stato terzo attraverso l’area di una Parte contraente, a condizione che detto altro Stato o detto Stato terzo sia anch’esso una Parte contraente e che le due Parti contraenti interessate non abbiano deciso altrimenti e non abbiano provveduto ad inserire questa decisione nell’allegato N (art. 7 par. 1).
Le attuali disposizioni concernenti la semplificazione del collegamento tra le infrastrutture di trasporto dell’energia sono state precisate, elencando le infrastrutture interessate: gasdotti di trasmissione ad alta pressione, linee di trasmissione dell’elettricità ad alta tensione, condotte per il trasporto di materiali energetici fossili liquidi e altre strutture fisse espressamente destinate a materiali e prodotti energetici. La limitazione a «strutture fisse» chiarisce che il trasporto di materiali energetici attraverso strutture mobili (navi, treni, camion) non rientra nelle disposizioni dell’articolo (art. 7 par. 2).