Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/63: Approvazione della modifica al trattato sulla Carta dell’energia · 40 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo
4.2 Parte I: Definizioni e finalità
Articolo 1 Definizioni
Nell’articolo 1 dell’ECT vengono adeguati e precisati alcuni termini utilizzati nel Trattato, in particolare «materiali e prodotti energetici», «attività economica nel settore dell’energia», «investimento», «investitore», «proprietà intellettuale» e «diritto del lavoro».
Le modifiche alle definizioni di «materiali e prodotti energetici» e di «attività economica nel settore dell’energia» estendono da un lato l’ambito di applicazione del Trattato a nuovi materiali energetici sostenibili e permettono, dall’altro, a ciascuna Parte contraente, mediante una modifica dell’allegato NI approvata secondo le disposizioni dell’ECT, di rinunciare alla tutela degli investimenti per le energie fossili. Il Trattato prevede anche un meccanismo di revisione in tal senso.
La definizione di «materiali e prodotti energetici» (art. 1 par. 4 e allegati EM I, EM II ed EQ I) è stata integrata con i seguenti materiali energetici e con le seguenti tecnologie, che possono rivelarsi essenziali per la decarbonizzazione: etanolo, idrogeno, ammoniaca, metanolo, acido formico, biomassa, biogas, combustibili e carburanti sintetici, materiali isolanti. L’UE e la Svizzera hanno indicato per taluni anche i rispettivi standard qualitativi relativi ai limiti di emissione di gas serra, che si basano sulla normativa UE o su buone pratiche.
La definizione di «attività economica nel settore dell’energia» (art. 1 par. 5) è stata estesa, includendo nel campo di applicazione del Trattato anche le attività di cattura, utilizzo e stoccaggio del biossido di carbonio (CCUS) volte alla decarbonizzazione del sistema energetico.
Gli Stati membri dell’UE rimasti nell’ECT si riservano la facoltà di escludere gli investimenti nelle energie fossili dal regime di tutela. Conformemente alla sezione B dell’allegato NI modificato, ciò concerne a partire dal 3 settembre 2025 i nuovi investimenti in carbone, gas, petrolio e CCUS. I nuovi gasdotti predisposti per gas decarbonizzati e le nuove centrali a gas ad alta efficienza potranno beneficiare di un periodo di transizione rispettivamente fino al 2030 e fino a dieci anni dopo l’entrata in vigore dell’ECT modernizzato. Gli investimenti in materiali energetici fossili già in essere in questi Paesi membri perderanno la tutela dieci anni dopo l’entrata in vigore dell’ECT modernizzato oppure, se quest’ultimo entrerà in vigore dopo il 2030, alla fine del 2040 (vedi allegato NI32 in combinato disposto con le disposizioni sulle decisioni della ECC concernenti l’entrata in vigore contenute in CCDEC 2024 15 GEN33)
Anche la Svizzera si è avvalsa della suddetta facoltà. Conformemente al suo mandato negoziale, a partire dal 3 settembre 2025 i nuovi investimenti in forme di materiali energetici sintetici particolarmente dannose per l’ambiente saranno pertanto esclusi in Svizzera dal regime di tutela. Tenuto conto dell’attuale prassi della Svizzera per gli accordi bilaterali in materia di investimenti, della coerenza con la politica energetica e climatica nazionale (che ammette un utilizzo delle energie fossili anche dopo il 2050, a condizione che le relative emissioni vengano compensate) e infine del fatto che la tutela degli investimenti non ostacola il raggiungimento degli obiettivi della politica energetica
32 Disponibile all’indirizzo www.energychartertreaty.org > Provisions > Annexes
33 Disponibile all’indirizzo www.energycharter.org > What we do > Conference Decisions