Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/63: Approvazione della modifica al trattato sulla Carta dell’energia · 40 pagine
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Le disposizioni relative al transito sono state integrate, precisando che le Parti contraenti devono adoperarsi, nei limiti delle proprie leggi e dei propri regolamenti, per adottare tutte le misure appropriate volte a:
• consentire un accesso trasparente e non discriminatorio alle infrastrutture di trasporto, quali gasdotti, condotte per l’idrogeno, oleodotti e linee elettriche ad alta tensione, a condizione che sia disponibile la capacità necessaria e che ciò sia tecnicamente possibile (art. 7 par. 3);
• garantire procedure di assegnazione della capacità e di gestione della congestione basate sul mercato, trasparenti e non discriminatorie (art. 7 par. 4);
• applicare in modo oggettivo, trasparente e non discriminatorio le tariffe di accesso alle infrastrutture di trasporto nonché le metodologie utilizzate per il loro calcolo (art. 7 par. 5);
• pubblicare le condizioni, le tariffe e gli emolumenti applicabili nonché tutte le ulteriori informazioni necessarie per l’accesso alle infrastrutture di trasporto (art. 7 par. 5).
Benché i nuovi paragrafi 3–5 siano formulati in modo giuridicamente vincolante, le Parti contraenti sono tenute ad adottare misure adeguate nei limiti di quanto previsto dalle proprie leggi e dai propri regolamenti. Inoltre la Parte II dell’ETC non rientra nel meccanismo di composizione delle controversie ISDS (v. § 4.6.1). Poiché tra gli Stati confinanti con la Svizzera solo l’Austria rimane Parte contraente dell’ECT e dato che il transito di energia verso la Svizzera finora ha funzionato bene grazie alla regolamentazione armonizzata del mercato energetico interno dell’UE, tali disposizioni rivestono un’importanza limitata per la Svizzera.
4.4 Parte III: Promozione e tutela degli investimenti
Articolo 10 Promozione, tutela e disciplina degli investimenti
L’articolo 10 è stato integrato in diversi punti per precisare l’ambito di applicazione delle disposizioni, in particolare ai fini della loro interpretazione nell’ambito delle controversie investitore-Stato. A differenza della versione attuale dell’ECT, nella disposizione relativa al trattamento giusto ed equo (art. 10 par. 2) viene ora precisata l’ampiezza della protezione attraverso, tra le altre cose, un elenco esaustivo di fattispecie che costituiscono una violazione di tale standard. Tra queste ultime rientrano l’arbitrarietà, la discriminazione mirata, una violazione fondamentale del giusto procedimento (ad es. violazioni fondamentali contro la trasparenza nei procedimenti giudiziari o amministrativi), il diniego di giustizia in sede giudiziaria o amministrativa o la violazione delle aspettative legittime. L’obbligo di garantire piena protezione e sicurezza (art. 10 par. 3) viene limitato alla sicurezza fisica degli investitori e dei loro investimenti. Per quanto riguarda la clausola della nazione più favorita (art. 10 par. 8), viene introdotta una precisazione volta ad evitare che un investitore possa invocare tale clausola per applicare le disposizioni sulle procedure arbitrali contenute in altri accordi oppure per avvalersi di una disposizione più favorevole prevista da un altro accordo in assenza di una misura concreta. La clausola di copertura (art. 10 par. 13) viene limitata, restringendo il suo ambito di applicazione unicamente agli impegni scritti e specifici assunti da uno Stato contraente nell’esercizio delle proprie prerogative sovrane.