Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/63: Approvazione della modifica al trattato sulla Carta dell’energia · 40 pagine

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Articolo 13 Espropriazione

Nella sua versione riveduta l’articolo 13 contiene le nozioni di «espropriazione» (art. 13 par. 2) e di «espropriazione indiretta» (art. 13 par. 3). Per stabilire se una misura equivalga o no a un’espropriazione indiretta occorre considerare diversi fattori, tra cui l’impatto economico e la natura della misura. È inoltre specificato (art. 13 par. 4) che le misure non discriminatorie adottate per perseguire obiettivi di interesse pubblico non costituiscono di norma un’espropriazione indiretta, salvo nei casi in cui gli effetti della misura siano manifestamente sproporzionati. Rientrano tra gli obiettivi di interesse pubblico, in particolare, le misure adottate per tutelare la salute pubblica, la sicurezza e l’ambiente (comprese la protezione del clima e la lotta ai cambiamenti climatici). Questa disposizione chiarisce, ad esempio, che la Svizzera potrà in futuro adottare misure di interesse pubblico per la protezione del clima – come ad es. una limitazione all’uso delle energie fossili – senza che ciò configuri un’espropriazione suscettibile di indennizzo, purché siano rispettati principi quali la proporzionalità e la non discriminazione.

Art. 14 Trasferimenti relativi agli investimenti

L’articolo 14 è stato integrato per precisare che l’applicazione non discriminatoria e in buona fede della legislazione delle Parti contraenti – ad esempio in materia di tutela dei creditori, procedimenti penali o obblighi contributivi ai regimi di sicurezza sociale – è ammessa e può comportare limitazioni o ritardi nei trasferimenti (art. 14 par. 5). La disposizione prevede inoltre deroghe ai trasferimenti in caso di gravi difficoltà della bilancia dei pagamenti di una Parte contraente, che possono derivare anche da gravi problemi legati alla politica monetaria (art. 14 par. 6).

Art. 16 Diritto di regolamentazione

Con il nuovo articolo 16 le Parti contraenti affermano esplicitamente il loro diritto di regolamentare nell’interesse pubblico, in particolare per la salute pubblica, la sicurezza e la protezione dell’ambiente, inclusi la tutela del clima e l’adattamento ai cambiamenti climatici. Il diritto degli Stati a regolamentare è già implicito in diverse disposizioni dell’attuale ECT e ha trovato conferma fino a oggi nella prassi arbitrale. Il nuovo articolo lo sancisce ora in modo esplicito, riducendo così il margine di interpretazione nell’applicazione e nell’interpretazione del Trattato.