Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/63: Approvazione della modifica al trattato sulla Carta dell’energia · 40 pagine

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Art. 16a Non applicazione della parte III a taluni investimenti

Il nuovo articolo 16a consente alle Parti contraenti di rinunciare in virtù del principio di reciprocità all’applicazione delle disposizioni di tutela per determinati materiali energetici – ad es. fossili – qualora un’altra Parte contraente li abbia già esclusi dalla tutela tramite l’allegato NI. Il Giappone, ad esempio, ha notificato che non concederà tutela agli investimenti provenienti da tali altre Parti contraenti e figura nell’allegato NPT. La Svizzera non si avvale di questa facoltà e ha invece deciso di optare per la possibilità, introdotta di recente, di non ammettere in virtù del principio di reciprocità i procedimenti arbitrali per tali investimenti (v. § 4.6.1).

Art. 17 Non applicazione della parte III e dell’articolo 26 in talune circostanze

Nella sua nuova versione l’articolo 17 chiarisce che una Parte contraente può rifiutare a un investitore l’accesso all’arbitrato investitore-Stato qualora constati che detto investitore è controllato da una Parte non contraente con cui non intrattiene relazioni diplomatiche oppure se ha adottato o mantiene misure volte alla salvaguardia della pace e della sicurezza internazionale che verrebbero altrimenti eluse (art. 17 par. 1). La disposizione stabilisce inoltre fino a quando può essere espresso il rifiuto (art. 17 par. 1) e che non è richiesta alcuna notifica preventiva (art. 17 par. 2).

Art. 17a Sovvenzioni

L’articolo 17a è introdotto ex novo. Esso precisa che la mancata concessione o il mancato rinnovo di una sovvenzione oppure la disposizione della restituzione di una sovvenzione già erogata non costituiscono di per sé una violazione delle disposizioni di tutela, nemmeno se hanno causato una perdita o un danno per un investimento.

4.5 Parte IV: Disposizioni varie

4.5.1 Sostenibilità

Gli articoli «Sviluppo sostenibile» (art. 19) e «Cambiamenti climatici e transizione energetica pulita» (art. 19a) sono nuovi o hanno subito ampie integrazioni e rappresentano alcune delle principali novità del Trattato modernizzato.

Art. 19 Sviluppo sostenibile

L’attuale articolo 19 «Aspetti ambientali» viene rinominato in «Sviluppo sostenibile» e copre ora tutti e tre i pilastri dello sviluppo sostenibile, ossia ambiente, economia e società, che si influenzano e si rafforzano reciprocamente (art. 19 par. 1). Le Parti contraenti vi riconoscono i loro diritti e obblighi derivanti dagli accordi multilaterali in ambito ambientale e di diritto del lavoro di cui sono parte (come l’UNFCCC, l’Accordo di Parigi e le convenzioni fondamentali dell’OIL). Le Parti contraenti si adoperano per garantire che le loro leggi e i loro regolamenti in materia assicurino e promuovano un elevato livello di protezione dell’ambiente e delle condizioni di lavoro (art. 19 par. 2). Esse affermano che gli investimenti non devono essere incentivati mediante un