Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/63: Approvazione della modifica al trattato sulla Carta dell’energia · 40 pagine

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allentamento delle rispettive normative ambientali o di diritto del lavoro (art. 19 par. 3). Tuttavia, le Parti contraenti devono evitare un’applicazione della propria normativa ambientale che comporti indebite restrizioni al commercio o agli investimenti nel settore energetico tra le Parti contraenti o discriminazioni ingiustificate nei confronti di altre Parti contraenti (art. 19 par. 4). Le Parti contraenti si impegnano a richiedere prima del rilascio dell’autorizzazione per progetti di investimento energetico una valutazione dell’impatto e delle ripercussioni rilevanti (ad es. su salute, biodiversità, clima ecc.), laddove ciò sia compatibile con la legislazione nazionale. Garantiscono inoltre che i rappresentanti di interesse, come le organizzazioni non governative, possano partecipare alla valutazione dell’impatto ambientale e prendere posizione in merito. Tali pareri devono essere tenuti nella giusta considerazione e i risultati della valutazione ambientale e della consultazione sono resi pubblicamente accessibili (art. 19 par. 5 lett. i). Le Parti contraenti riconoscono anche l’importanza della condotta d’impresa responsabile per il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e si impegnano a incoraggiare le imprese ad adottare e attuare volontariamente principi di condotta d’impresa responsabile (art. 19 par. 6). Le Parti contraenti si impegnano inoltre a sviluppare, adottare e attuare misure per la protezione dell’ambiente e delle condizioni di lavoro in modo trasparente e con il coinvolgimento dell’opinione pubblica (art. 19 par. 6).

Art. 19a Cambiamenti climatici e transizione energetica pulita

Con il nuovo articolo 19a le Parti contraenti riconoscono l’urgente necessità di perseguire l’obiettivo dell’UNFCCC e dell’Accordo di Parigi al fine di contrastare il cambiamento climatico e i suoi effetti negativi. Esse confermano il proprio impegno a dare attuazione efficace agli impegni assunti nell’ambito dell’UNFCCC e dell’Accordo di Parigi (art. 19a lett. a), a promuovere una transizione energetica pulita anche mediante l’eliminazione degli ostacoli al commercio e agli investimenti (art. 19a lett. b), a favorire tecnologie a basse emissioni di carbonio nel commercio di energia e negli investimenti (art. 19a lett. c) nonché a cooperare sia a livello bilaterale che negli organismi internazionali nell’ambito degli aspetti della politica climatica legati agli investimenti (art. 19a lett. d).

4.5.2 Deroghe

La disposizione relativa alle eccezioni viene ristrutturata sul modello delle clausole di eccezione dell’OMC, distinguendo tra eccezioni generali (art. 24) ed eccezioni in materia di sicurezza (art. 24a).

Art. 24 Eccezioni generali

Le eccezioni generali non si applicano in materia di indennizzo per le perdite (art. 12) né di espropriazione (art. 13). Nel contesto delle eccezioni generali (art. 24 par. 1) si precisa ora che le misure necessarie alla tutela dell’ordine pubblico, della vita, della salute, delle infrastrutture energetiche critiche nonché alla conservazione delle risorse naturali devono essere compatibili con gli obblighi del Trattato, a condizione che non comportino discriminazioni arbitrarie o ingiustificate. Le misure ambientali, comprese quelle volte alla protezione del clima e all’adattamento ai cambiamenti climatici, devono essere menzionate esplicitamente. Viene inoltre aggiunto che la disposizione sul