Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/63: Approvazione della modifica al trattato sulla Carta dell’energia · 40 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 27Fedlex · Rapporto esplicativo

transito (art. 7) così come le disposizioni sui meccanismi arbitrali (art. 26 e 30) non si applicano all’interno di un’organizzazione regionale di integrazione economica (REIO) (art. 24 par. 3). Ciò chiarisce che l’ECT non è più applicabile tra gli Stati membri dell’UE rimasti nel Trattato a partire dall’entrata in vigore o dall’applicazione provvisoria.

Art. 24a Eccezioni in materia di sicurezza

Le eccezioni in materia di sicurezza non si applicano per questioni di indennizzo per perdite (art. 12) o di espropriazione (art. 13), salvo che si tratti di misure volte alla salvaguardia della pace e della sicurezza internazionale (art. 24a par. 1).

4.6 Parte V: Soluzione delle controversie

4.6.1 Soluzione delle controversie tra un investitore e una Parte contraente

Con gli articoli 26–29 vengono introdotte diverse importanti integrazioni e precisazioni relative all’arbitrato tra investitore e Stato.

Art. 26 Soluzione delle controversie tra un investitore e una Parte contraente

L’articolo 26 introduce una possibilità supplementare per limitare il previo consenso all’arbitrato (art. 26 par. 3 lett. d). Essa consente, in base al principio di reciprocità, di respingere un’azione legale qualora lo Stato d’origine dell’investitore non preveda la tutela per i materiali e prodotti energetici in questione elencati nell’allegato NI. La Svizzera e la Turchia hanno deciso di riservarsi l’eventuale ricorso a questa limitazione; tale riserva è riportata nell’allegato IA-NI. Il Trattato introduce anche una nuova disposizione sulla trasparenza nei procedimenti arbitrali, che rimanda alle regole UNCITRAL sulla trasparenza (art. 26 par. 6).34 L’integrazione comprende la pubblicazione di una serie di documenti (lettera di azione legale, risposte, lodo arbitrale, ecc.), l’udienza pubblica e la possibilità dell’intervento di terzi (amicus curiae briefs). Tuttavia le Parti contraenti non sono obbligate a pubblicare informazioni protette o informazioni la cui divulgazione esse ritengano contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza (art. 26 par. 6 lett. a). D’altro canto una parte alla controversia può pubblicare anche altri documenti, a condizione che sia garantita la riservatezza d’intesa con l’altra parte alla controversia (art. 26 par. 6 lett. b). La disposizione chiarisce inoltre le possibili forme di risarcimento (indennizzo, restituzione in caso di espropriazione) e le modalità di ripartizione delle spese (art. 26 par. 9–11). In linea di principio le spese sono a carico della parte soccombente. La disposizione viene integrata da alcune limitazioni valide per le controversie legate alla ristrutturazione del debito pubblico (art. 26 par. 12), disciplinate nel nuovo allegato PD. I lodi arbitrali sono ora pubblicati dal Segretariato dell’ECT (art. 26 par. 13).

Art. 27 Azioni infondate

34 V. nota a piè di pagina n. 11.