Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/63: Approvazione della modifica al trattato sulla Carta dell’energia · 40 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 28Fedlex · Rapporto esplicativo

Il nuovo articolo 27 mira a migliorare l’efficienza dei procedimenti arbitrali e a contenerne i costi. Le singole disposizioni permettono di respingere in una fase iniziale del procedimento le azioni palesemente infondate. È quindi possibile, ad esempio, respingere le azioni chiaramente prive di fondamento giuridico, che sia per ragioni di competenza o di infondatezza nel merito (art. 27 par. 1). È inoltre prevista una procedura accelerata di rigetto qualora non siano soddisfatti i presupposti giuridici (motivi di diritto) della pretesa avanzata. È questo il caso ad esempio di un’azione intentata senza che i fatti e le prove presentati siano sufficienti a fondare la pretesa (art. 27 par. 2). Il paragrafo 4 chiarisce infine che il tribunale deve negare la propria competenza per le azioni proposte in seguito all’acquisizione o alla ristrutturazione di un investimento al solo scopo di intentare una causa.

Art. 28 Garanzia per le spese di procedimento

Il nuovo articolo 28 conferisce allo Stato convenuto la possibilità di chiedere al tribunale arbitrale di ordinare all’investitore di prestare una garanzia per le spese di procedimento (art. 28 par. 1). La disposizione stabilisce inoltre i criteri procedurali e le circostanze da considerare nella valutazione di una simile richiesta (art. 28 par. 1 e 2). Il tribunale arbitrale può sospendere o chiudere il procedimento qualora una delle parti alla controversia non ottemperi all’ordine di prestare una garanzia (art. 28 par. 3). L’investitore è tenuto a comunicare senza indugio qualsiasi cambiamento rilevante delle circostanze che hanno motivato l’ordine di prestazione della garanzia (art. 28 par. 4).

Art. 29 Finanziamento tramite terzi

Il nuovo articolo 29 impone a entrambe le parti alla controversia di dichiarare una eventuale parte terza che finanzia le loro spese del procedimento (art. 29 par. 1). Anche eventuali modifiche in tal senso devono essere comunicate senza indugio (art. 29 par. 2). La disposizione mira anche a prevenire conflitti di interesse tra gli arbitri (art. 29 par. 3). Essa consente al tribunale arbitrale di richiedere, se necessario, ulteriori informazioni sull’accordo di finanziamento (art. 29 par. 4).

4.6.2 Soluzione delle controversie tra le Parti contraenti

Art. 30 Soluzione delle controversie tra le Parti contraenti

La procedura per le controversie tra le Parti contraenti relative all’interpretazione e all’attuazione del Trattato è stata integrata e precisata in alcuni punti fondamentali.

La procedura prevede ora requisiti di trasparenza notevolmente più elevati. In linea di principio la nuova versione dell’articolo prevede la possibilità di pubblicare i documenti e di tenere udienze pubbliche (art. 30 par. 4). Ciò non obbliga tuttavia le Parti contraenti a divulgare informazioni riservate. Ora la procedura consente inoltre, in linea di principio, che il tribunale arbitrale riceva pareri scritti indipendenti da terze parti (art. 30 par. 5).

Art. 30a Soluzione delle controversie tra le Parti contraenti concernenti le disposizioni sullo sviluppo sostenibile