Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/63: Approvazione della modifica al trattato sulla Carta dell’energia · 40 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 29Fedlex · Rapporto esplicativo
Un nuovo articolo 30a introduce un meccanismo di arbitrato per le controversie sorte tra le Parti contraenti concernenti lo sviluppo sostenibile (art. 19 e 19a). Se una controversia sorta in merito all’interpretazione o all’applicazione del Trattato non può essere risolta entro sei mesi per via diplomatica (art. 30a par. 1), una Parte contraente può provvedere affinché la controversia venga esaminata da altri fori internazionali idonei. Se tale esame non ha luogo entro 12 mesi, la controversia può essere sottoposta al Segretario generale del Segretariato della Carta dell’energia (art. 30a par. 2). Questi nomina un conciliatore (art. 30a par. 3), che si informa e si consulta con l’OIL oppure con i comitati e le organizzazioni competenti designate nel quadro degli accordi ambientali multilaterali (art. 30a par. 4) e tenta di facilitare un accordo tra le Parti contraenti. Se non si perviene ad alcun accordo, il conciliatore propone alle Parti contraenti un possibile compromesso o una procedura per giungere a un accordo (art. 30a par. 5). Qualora non venga raggiunto alcun accordo, il conciliatore presenta al sottocomitato competente della ECC entro e non oltre nove mesi dalla sua nomina un rapporto non vincolante che esponga i fatti, l’applicabilità delle disposizioni rilevanti e le principali argomentazioni nonché le raccomandazioni eventualmente formulate (art. 30a par. 6). Sulla base di tale rapporto un sottocomitato (organo ausiliario della Conferenza della Carta) discute le misure che le Parti contraenti devono adottare. Queste ultime comunicano al Segretariato, al più tardi entro tre mesi dalla pubblicazione del rapporto, le modalità con cui intendono attuare le misure (art. 30a par. 7).
4.7 Parte VI: Disposizioni transitorie
Nella Parte VI sono state aggiornate alcune formulazioni obsolete, senza che ciò abbia comportato modifiche materiali.
4.8 Parte VII: Struttura e istituzioni
Oltre all’adeguamento di formulazioni obsolete, l’articolo 34 introduce un nuovo meccanismo di verifica. Tale meccanismo prevede che il contenuto degli allegati EM I e NI venga sottoposto a una prima verifica, ed eventualmente modificato, cinque anni dopo l’entrata in vigore dell’ECT emendato e, successivamente, ogni cinque anni oppure in un momento stabilito dall’ECC. Internamente si applicano le regole concernenti la competenza per la conclusione dei trattati (art. 166 cpv. 2 e art. 184 cpv. 2 Cost.; art. 24 cpv. 2 LParl e art. 7a LOGA).
4.9 Parte VIII: Disposizioni finali
All’articolo 48 è stato aggiunto un secondo paragrafo, secondo cui le modifiche degli allegati (ad es. modifiche dell’allegato NI relative all’esclusione degli investimenti nelle energie fossili dal regime di tutela nel territorio delle Parti contraenti) entrano in vigore un anno dopo l’approvazione da parte dell’ECC, salvo diversa disposizione. Tali modifiche degli allegati non si applicano alle controversie di cui all’articolo 26 avviate prima della loro entrata in vigore. Salvo indicazione contraria contenuta nelle modifiche stesse, queste ultime si applicano solo ai nuovi investimenti effettuati dopo la loro entrata in vigore.