Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/63: Approvazione della modifica al trattato sulla Carta dell’energia · 40 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 31Fedlex · Rapporto esplicativo
Le modifiche alle clausole interpretative, dichiarazioni e decisioni sono entrate in vigore il giorno della decisione della Conferenza della Carta dell’energia del 3 dicembre 2024. Il titolo e le sezioni A e B dell’allegato NI sono entrati in vigore il 3 settembre 2025. Le modifiche all’ECT e ai suoi restanti allegati entrano in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione da parte dei tre quarti delle Parti contraenti e sono vincolanti unicamente tra queste ultime. Successivamente le modifiche entreranno in vigore per ciascuna ulteriore Parte contraente 90 giorni dopo il deposito del relativo strumento di ratifica. Le modifiche alla sezione C dell’allegato NI entreranno in vigore dieci anni dopo l’entrata in vigore del Trattato emendato oppure, subordinatamente all’entrata in vigore del Trattato emendato, il 31 dicembre 2040, a seconda di quale delle due scadenze venga raggiunta prima.
A partire dal 3 settembre 2025 ogni Parte contraente accetta l’applicazione provvisoria degli emendamenti all’ECT approvati il 3 dicembre 2024 nonché delle modifiche alla sezione C dell’allegato NI e delle modifiche agli altri allegati, nella misura in cui ciò sia compatibile con la propria Costituzione, le proprie leggi e i propri regolamenti.
Ogni Parte contraente ha il diritto di notificare al depositario entro il 3 marzo 2025 l’esclusione da tale applicazione provvisoria. Ogni Parte contraente può altresì revocare tale notifica in qualsiasi momento. Per la Svizzera le condizioni per l’applicazione provvisoria di un trattato internazionale emendato di competenza delle Camere federali previste dalla legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (art. 7b LOGA) non risultano adempiute. Per questo motivo l’11 febbraio 2025 la Svizzera ha trasmesso al Segretariato della Carta dell’energia, depositario dell’ECT, la propria notifica di esclusione dall’applicazione provvisoria. Anche Belgio, Estonia, Finlandia, Giappone, Liechtenstein, Lituania e Repubblica Ceca hanno trasmesso una tale notifica.
5 Ripercussioni degli emendamenti al Trattato sulla Carta dell’energia
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
Il progetto non comporta per la Confederazione ulteriori ripercussioni finanziarie o in termini di personale oltre alle risorse già stanziate per il DATEC (UFE) e il DEFR (SECO) per la gestione dell’organizzazione.
La modernizzazione dell’ECT non modifica le disposizioni attuali secondo cui la Svizzera potrebbe essere citata in giudizio da un’altra Parte contraente o da uno dei suoi investitori nell’ambito di una procedura di soluzione delle controversie (salvo un suo rifiuto in virtù del principio di reciprocità secondo l’art. 26). Allo stesso modo la modernizzazione del Trattato non cambia la possibilità per la Svizzera di avviare un procedura di soluzione delle controversie contro altre Parti contraenti per far valere i propri diritti (fatta eccezione per le nuove disposizioni sull’esclusione della promozione e della tutela degli investimenti nelle energie fossili nel territorio delle Parti contraenti che lo desiderino). A seconda delle circostanze ciò potrebbe avere implicazioni