Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/64: Projetto di legge sull’approvvigionamento di gas (LAGas) · 81 pagine

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A seguito dell’entrata in vigore del terzo pacchetto energia, nel 2011 è stato emanato il regolamento (UE) n. 1227/201124 concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (il cosiddetto Regolamento REMIT). Questo regolamento introduce sia per il mercato dell’energia elettrica sia per quello del gas il divieto di sfruttamento di informazioni privilegiate (insider trading) e di manipolazione del mercato e obbliga gli Stati membri a prevedere le relative sanzioni. Gli operatori di mercato sono tenuti a pubblicare le informazioni riservate e a trasmettere determinati dati all’ACER e agli Stati membri.

Rilevante in questo ambito è anche il regolamento (UE) 1938/201725 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas (regolamento Security of Supply o SoS). Questo regolamento prevede meccanismi di solidarietà, in base ai quali in caso di crisi nell’approvvigionamento gli Stati membri dell’UE si prestano aiuto reciproco. Inoltre contiene piani per la tutela dei clienti particolarmente vulnerabili e l’obbligo per gli Stati membri di predisporre piani d’azione preventivi e piani d’emergenza. Al fine di meglio coordinare l’esecuzione di questi strumenti, il regolamento prevede l’impiego di un «gruppo di coordinamento del gas».

Dal quarto pacchetto energia, chiamato anche «Energia pulita per tutti gli europei» (Clean Energy Package, CEP), entrato in vigore nel 2019, che mira in particolare a garantire il raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo di Parigi sul clima e l’ulteriore potenziamento del mercato comune dell’energia elettrica, non risultano modifiche rilevanti per l’accesso alle reti del gas trattato nel presente progetto.

L’obiettivo del pacchetto per il gas rinnovabile, il gas naturale e l’idrogeno del 13 giugno 2024 (direttiva (UE) 2024/1788 e regolamento (UE) 2024/1789 è creare un quadro giuridico che regolamenti lo sviluppo di un mercato dell’idrogeno e delle relative infrastrutture e promuova la decarbonizzazione del mercato del gas naturale. Il pacchetto include anche una serie di misure atte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale (cfr. art. 84 del regolamento (UE) 2024/1789), in particolare attraverso il rafforzamento della cooperazione regionale tra gli Stati membri e la creazione di meccanismi di solidarietà tra gli Stati membri che scattino automaticamente in caso di crisi (cfr. regolamento (UE) 2017/1938). Il pacchetto chiarisce inoltre il ruolo dei gestori di rete e delle autorità di regolazione nazionali nell’ambito della pianificazione integrata congiunta delle reti nazionali del gas e dell’energia elettrica sulla base degli scenari UE (cfr. cap. VIII della direttiva (UE) 2024/1788 e gli art. 32 e 60 del regolamento (UE) 2024/1789). Grazie a esso si potranno individuare i gasdotti utilizzati per il trasporto di metano che sono idonei a essere riconvertiti al trasporto di idrogeno, così da ridurre anche il rischio di un effetto «lock-in» e di una perdita di valori patrimoniali (cosiddetti «stranded assets»).

24 Regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

25 ottobre 2011, concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso, GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 1.

25 Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010, GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1.