Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/64: Projetto di legge sull’approvvigionamento di gas (LAGas) · 81 pagine
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Il pacchetto contiene anche disposizioni che consentono l’immissione di idrogeno nelle reti di trasporto del gas naturale. Presso i punti di interconnessione ai confini tra gli Stati membri i gestori delle reti di trasporto saranno tenuti ad accettare flussi di gas con una quota di idrogeno pari fino al 2 per cento (cfr. art. 21 del regolamento (UE) 2024/1789. Si dispone inoltre che negli Stati membri dell’UE non si possano stipulare contratti a lungo termine per l’approvvigionamento di gas fossile oltre il 2049, a meno che non si provveda a una compensazione delle emissioni di CO2 (cfr. art. 31 e 78 della direttiva (UE) 2024/1788). Il pacchetto di misure sancisce altresì una serie di prescrizioni per le reti dedicate specificamente all’idrogeno e mira a rimuovere gli ostacoli allo sviluppo di un’infrastruttura transfrontaliera per l’idrogeno (cfr. cap. VII della direttiva (UE) 2024/1788 nonché cap. II e cap. III del regolamento (UE) 2024/1789).
2.2. Compatibilità del progetto con il diritto europeo
Ad oggi, in Svizzera non è prevista la stipula di un accordo settoriale con l’UE per il mercato del gas naturale. Ciononostante il progetto si orienta fortemente alle norme del diritto UE, in particolare rispetto alla libera scelta del fornitore per tutti i consumatori, alla costituzione di un’autorità di regolazione per il mercato del gas e alla parità di trattamento tra flussi di transito e flussi di gas per il mercato interno, sebbene in determinati settori sussistano delle differenze:
- le disposizioni in materia di disgiunzione delle attività, in particolare a livello della rete di trasporto, sono meno severe rispetto a quelle previste dal diritto UE. In questo modo la LAGas tiene conto della struttura fortemente frammentata del settore del gas svizzero, frutto della sua evoluzione nel tempo. La struttura federale dello Stato ha portato infatti alla creazione di numerose aziende di approvvigionamento di gas comunali, attualmente un centinaio, perlopiù verticalmente integrate, che si occupano sia dell’esercizio della rete che dell’approvvigionamento di gas;
- si riscontrano differenze anche nell’ambito dei poteri e dei compiti del regolatore. La EnCom, ad esempio, non disporrà delle competenze sanzionatorie previste invece dal diritto UE. Solo l’UFE può imporre sanzioni amministrative per le violazioni di questa legge;
- la partecipazione ai meccanismi dei regolamenti REMIT e SoS richiederebbe la stipula di una convenzione internazionale. Per contro la LVTE si basa sul regolamento REMIT dell’UE;
- diversamente dal pacchetto sul gas e l’idrogeno rinnovabile dell’UE del 2024, non sono inclusi alcuni meccanismi di sostegno per i gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio. Ciò riguarda in particolare l’esenzione per i siti di produzione dalla rimunerazione per l’immissione di gas, nonché per le riduzioni di tale rimunerazione e della rimunerazione di uscita ai punti di interconnessione transfrontalieri nell’ambito del trasporto di questi gas. Il valore massimo del 2 % di idrogeno miscelato al metano nei punti di interconnessione transfrontaliera può essere rispettato grazie alle prescrizioni