Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/64: Projetto di legge sull’approvvigionamento di gas (LAGas) · 81 pagine
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fine non cambia nulla per quanto riguarda la competenza dell’autorità di regolazione. Il collegamento tra la rete del gas svizzera e quella del Liechtenstein, inoltre, è limitato, essendo quest’ultimo rifornito principalmente dall’Austria. Le reti del gas del Liechtenstein non rientrano nell’ambito di competenza del responsabile dell’area di mercato, come invece avviene nel settore elettrico con Swissgrid.
Affidabilità delle reti del gas: i gestori di rete garantiscono un esercizio sicuro, performante ed efficiente delle loro reti e adottano le misure necessarie per proteggere adeguatamente i loro impianti dalle ciberminacce. Sono tenuti a collaborare tra loro e con il responsabile dell’area di mercato. Quest’ultimo assicura a sua volta la collaborazione con i gestori della rete di trasporto o con i responsabili delle aree di mercato dei Paesi confinanti. Tali obblighi sussistono anche rispetto alla pianificazione della rete.
Nel definire regole settoriali, in particolare relative alla rete di trasporto, va tenuto conto anche delle regole vigenti nell’UE (ad es. concernenti l’assegnazione di capacità, la gestione delle congestioni, il bilanciamento, le tariffe per l’utilizzazione della rete, la qualità del gas e la collaborazione tra i gestori di rete). Grazie all’allineamento tra queste regole tecniche si eviteranno eventuali divergenze con i nostri Paesi confinanti, nonché possibili barriere all’ingresso sul mercato in fase di importazione e transito di gas. Anche i consumatori finali sono coinvolti nell’elaborazione delle regole.
Tariffe per l’utilizzazione della rete: al fine di determinare il corrispettivo per l’utilizzazione della rete, i gestori di rete (per il livello della rete di distribuzione) e il responsabile dell’area di mercato (per il livello della rete di trasporto) stabiliscono e pubblicano le tariffe per l’utilizzazione della rete relative a tutti i punti di immissione e prelievo. L’autorità di regolazione è responsabile della vigilanza sulle tariffe per l’utilizzazione della rete, comprese quelle per i sistemi di misurazione. L’ammontare delle tariffe viene fissato in base ai costi includendo un utile (regolazione «cost plus»), ossia deve trattarsi di una tariffa per l’utilizzazione della rete adeguata che copra i costi di rete computabili e preveda anche un adeguato profitto. Il tasso d’interesse calcolatorio, determinante ai fini del computo dei costi di capitale, viene fissato a livello di ordinanza.
Anche sull’utilizzo dei gasdotti di transito viene applicata una tariffa basata sui costi. Grazie alle tariffe basate sui costi per il transito del gas, infatti, la Svizzera può garantire la compatibilità con le normative europee.
Per quanto riguarda il riversamento dei costi di rete computabili sui diversi consumatori, l’autorità di regolazione vigila sull’applicazione dei criteri elencati qui di seguito. I costi computabili devono essere per quanto possibile addebitati, secondo il principio di causalità, agli utenti che li hanno cagionati. Nel caso dei sistemi di misurazione, potrebbero essere applicate tariffe diverse ai clienti a seconda che siano dotati o meno di contatori comunicanti.
Sul piano delle tariffe per l’utilizzazione della rete, tra le reti di distribuzione e la rete di trasporto sussistono alcune differenze. Le tariffe per l’utilizzazione della rete di distribuzione vengono fissate autonomamente dai gestori delle reti di distribuzione e devono essere indipendenti dalla distanza. Quelle per l’utilizzazione della