Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/64: Projetto di legge sull’approvvigionamento di gas (LAGas) · 81 pagine

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provvigionamento. Se tuttavia dovessero mai esserci impianti di produzione o stoccaggio più grandi nel nostro Paese, in virtù del capoverso 2 il Consiglio federale potrebbe assoggettare a tale obbligo anche i rispettivi gestori. Nelle disposizioni d’esecuzione, in particolare, il Consiglio federale può regolamentare, oltre all’attività di audit (obblighi di documentazione all’attenzione della EnCom), anche il livello di protezione richiesto, basandosi – nell’ottica del principio di sussidiarietà (art. 42 cpv. 3) – sulle direttive di settore pertinenti che potrà anche dichiarare vincolanti. A seconda della rilevanza per la sicurezza dell’approvvigionamento, esso potrà anche effettuare differenziazioni nel livello di protezione richiesto (ad es. tra i livelli di rete).

Capitolo 3: Utilizzazione della rete

Sezione 1: Accesso alla rete e modello di utilizzazione della rete

Art. 16 Accesso alla rete

Capoverso 1: per poter dare vita a un’effettiva concorrenza nel settore dell’energia, in linea di principio tutti gli utenti della rete hanno diritto di accesso alla rete, ossia il diritto all’immissione, al prelievo e al trasporto di gas (art. 3 cpv. 1 lett. e). Nella pratica l’accesso alla rete viene attuato attraverso i contratti di immissione e di prelievo (art. 17 cpv. 1) che i gestori devono stipulare con gli utenti della rete. La stipula di un contratto è obbligatoria.

Capoverso 2: l’accesso alla rete autorizza all’immissione o al prelievo di gas presso un punto di immissione o di prelievo scelto nonché al trasporto di gas nell’intera area di mercato, senza definire una via di trasporto. Il trasporto del gas è compito dei gestori di rete – l’utente della rete non deve specificare una via di trasporto concreta tra i punti di immissione e di prelievo (lett. b); l’accesso alla rete consente il trasporto di gas nell’intera area di mercato, eccezion fatta per le reti del gas isolate (art. 3 cpv. 1 lett. i). In assenza di un collegamento sufficiente con l’area di mercato, il diritto di trasporto del gas può sussistere soltanto all’interno della zona isolata (cfr. anche art. 2 cpv. 5).

Il capoverso 3 disciplina determinate restrizioni: se i requisiti relativi alla composizione chimico-fisica del gas non sono soddisfatti – con ciò non s’intende la qualità ecologica – l’accesso alla rete deve essere (temporaneamente) negato dai gestori di rete (lett. a). Nel determinare i requisiti della suddetta composizione del gas, i gestori di rete possono orientarsi agli standard di settore pertinenti (soprattutto i regolamenti dell’associazione per l’acqua, il gas e il calore [SSIGA]) e alle disposizioni del diritto UE. L’accesso deve essere altresì negato se risulterebbe minacciato in altro modo l’esercizio sicuro della rete (lett. b). La restrizione di cui alla lettera c si riferisce a congestioni di rete e a conseguenti perturbazioni nell’approvvigionamento.

Capoverso 4: inoltre, l’accesso alla rete può essere negato finché il centro di consumo del consumatore finale interessato non è dotato di un sistema di misurazione comunicante.