Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/64: Projetto di legge sull’approvvigionamento di gas (LAGas) · 81 pagine

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Art. 19 Tariffe per l’utilizzazione della rete

Capoverso 1: i gestori della rete di distribuzione stabiliscono personalmente le tariffe per l’utilizzazione delle loro reti. Le tariffe sono in un certo senso una componente dei contratti di utilizzazione della rete (art. 17 cpv. 1).

Capoverso 2: a livello della rete di trasporto spetta al responsabile dell’area di mercato definire le tariffe (cfr. anche art. 33 cpv. 1 lett. b). Nell’elenco vengono indicate le diverse tariffe che deve fissare il responsabile dell’area di mercato. Di particolare rilevanza sono i prezzi minimi e di costo per l’offerta di prodotti di capacità (lett. a). Sul modello del diritto UE48 il responsabile dell’area di mercato stabilisce innanzitutto il prezzo per il prodotto di capacità standard. Esso è liberamente assegnabile, cioè autorizza il trasporto di gas nell’intera area di mercato e ha una durata di un anno. Da esso il responsabile dell’area di mercato ricava, applicando principi di economicità, i prezzi di costo degli altri prodotti di capacità. Ai punti di interconnessione transfrontaliera il corrispettivo per l’utilizzazione della rete non si ricava pertanto direttamente dalle tariffe, essendo queste ultime determinate unicamente attraverso il prezzo iniziale di messa all’asta dei prodotti di capacità. Se viene indetta un’asta, va computato anche il premio d’asta.

Al fine di armonizzare adeguatamente le diverse componenti tariffarie, si intende stabilire, tramite ordinanza, l’obbligo per il responsabile dell’area di mercato di definire una metodologia da sottoporre alla consultazione della EnCom e delle parti interessate. Se il metodo non è conforme alle disposizioni di legge, la EnCom può ordinarne la correzione (art. 34 cpv. 3 lett. b e c).

Secondo il capoverso 3 le tariffe devono basarsi innanzitutto sul principio di causalità. Esse devono inoltre essere stabilite in modo tale che il corrispettivo per l’utilizzazione della rete percepito durante il periodo tariffario corrisponda il più possibile ai costi computabili della relativa rete. Si tratta di un compito estremamente impegnativo soprattutto per il responsabile dell’area di mercato, che deve stabilire una molteplicità di tariffe diverse che vanno armonizzate tra loro. Per attuare questa disposizione i gestori della rete di trasporto devono trasmettergli tempestivamente i valori previsti e quelli effettivi dei loro costi di rete (art. 25 cpv. 1). Un trattamento particolare è riservato ai tributi e alle prestazioni agli enti pubblici imputabili al comparto della rete (ad es. tributi per l’utilizzazione del suolo pubblico). Pur essendo considerati nella definizione delle tariffe, in fattura devono essere esposti in maniera trasparente, tanto più che tali tributi non sono soggetti a controllo da parte della EnCom (cfr. art. 34 cpv. 3 lett. b).

Sulla base del capoverso 4 il Consiglio federale può stabilire a livello di ordinanza ulteriori condizioni per la definizione delle tariffe:

- in primo luogo deve essere stabilito il periodo tariffario. È previsto di stabilire le tariffe su base annuale. Diversamente da quanto accade nel settore elettrico, potrebbe essere utile far coincidere l’anno tariffario non con l’anno solare, bensì con l’anno del gas, che parte a inizio ottobre;

48 Regolamento (UE) 2017/460 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas, GU L 72 del 17.3.2017, pag. 29.