Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/79: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) e dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre) (Attuazione del pacchetto 2 di misure di contenimento dei costi nel settore dei medicamenti) · 56 pagine

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aumentata del 40 per cento secondo l’articolo 38a OPre, l’attuale disciplinamento prevede che all’aliquota percentuale massima di 700 franchi non sia computato l’intero 40 per cento pagato dall’assicurato, bensì solo il 25 per cento. Il 25 per cento risulta dall’aliquota del 10 per cento stabilita per legge (aliquota percentuale regolare secondo l’art. 64 cpv. 2 lett. b LAMal), a cui viene aggiunta la metà dell’importo eccedente. Pertanto, nel caso di un’aliquota percentuale del 40 per cento, si tratta del 10 per cento più la metà di 30 per cento. Ciò significa che, in caso di acquisto di medicamenti con aliquota percentuale aumentata, l’aliquota percentuale massima pagata dall’assicurato ammonta, in definitiva, a più di 700 e 350 franchi ma la quota supplementare a carico dell’assicurato è dovuta solo fino al raggiungimento dell’aliquota percentuale massima di 700 franchi. Di conseguenza, una volta raggiunte la franchigia e l’aliquota percentuale massima a carico dell’assicurato, quest’ultimo non è più tenuto a partecipare ai costi, anche se acquista medicamenti con un’aliquota percentuale aumentata. Ciò limita, di fatto, l’aumento dell’aliquota percentuale a questo importo massimo, attenuando l’effetto incentivante auspicato verso preparati più economici, in particolare i generici. L’articolo 103 capoverso 1 OAMal rimane invariato.

La precisazione dell’articolo 104a capoverso 2 OAMal garantisce ora che la quota non computabile dell’aliquota percentuale aumentata continui a dover essere versata anche dopo il raggiungimento dell’importo massimo regolare. Viene così meno il tetto massimo effettivo della partecipazione ai costi per l’acquisto di medicamenti con aliquota percentuale aumentata dopo il raggiungimento dell’aliquota percentuale massima di 700 franchi. Al fine di disciplinare questa eccezione in modo sistematico e giuridicamente univoco, è opportuno inserire un riferimento esplicito all’articolo 104a capoverso 2 nell’articolo 103 capoverso 2 OAMal. Nella pratica, l’articolo 103 OAMal è spesso considerato in modo isolato e di conseguenza esaustivo. Senza una riserva di questo tipo sussiste pertanto il rischio di presupporre erroneamente un tetto massimo generale di 700 franchi, sebbene l’articolo 104a capoverso 2 consenta ora, in alcuni casi, di superare tale importo massimo. Il riferimento aumenta, quindi, la certezza del diritto, previene malintesi e garantisce che l’effetto incentivante del disciplinamento a favore dei generici dispieghi la propria efficacia anche nella pratica. L’articolo 104a capoverso 1 OAMal rimane invariato.

6.9 Riduzione degli sprechi di medicamenti mediante importazione di confezioni di dimensioni più economiche

6.9.1 Articolo 69bbis OAMal

Si tratta di un disciplinamento volto a ridurre gli sprechi di medicamenti tramite la possibilità di importare confezioni dalle dimensioni più economiche sulla base della mozione CSSS-N 24.3397.

Con l’attuazione della mozione, nel contesto della valutazione dell’economicità l’UFSP ottiene la possibilità, in caso di confezioni non adeguate, di includere gli sprechi nella fissazione del prezzo o nel disciplinamento delle restituzioni. In questo modo si assicura che i prezzi e le restituzioni rispecchino il fabbisogno effettivo e l’adeguatezza delle dimensioni delle confezioni di medicamenti. In caso di confezioni di dimensioni non adeguate, l’UFSP deve poter ridurre in misura corrispondente il prezzo o stabilire una restituzione che induca il titolare dell’omologazione a rendere disponibili confezioni adeguate.

Uno spreco di medicamenti può prodursi a causa di dimensioni delle confezioni, forme galeniche o dosaggi inadeguati. Di questo fattore l’UFSP poteva tenere conto, de lege lata, in caso di nuove ammissioni di medicamenti, modificazione/estensione della limitazione, nuove ammissioni dopo la scadenza della limitazione temporale nonché nel quadro del riesame delle condizioni di ammissione ogni tre anni fissando e riesaminando i prezzi mediante CTT, ma soltanto in parte, poiché il CPE non lo può considerare. Qualora il prezzo fosse stato fissato soltanto sulla base del CPE, questo fattore non era considerato affatto. In via sussidiaria, deve essere disciplinata la possibilità di importare confezioni delle dimensioni mancanti, come pure le forme galeniche e i dosaggi mancanti. L’articolo 69bbis capoverso 1 OAMal consente ora che i costi per l’importazione, da parte di una persona esercitante una professione medica, di medicamenti iscritti nell’ES con dimensioni delle confezioni, forme galeniche o dosaggi più economici e più idonei siano assunti dall’AOMS. L’UFSP designa le dimensioni delle confezioni, le forme galeniche e i dosaggi corrispondenti nella limitazione dell’ES del medicamento in questione.