Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/79: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) e dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre) (Attuazione del pacchetto 2 di misure di contenimento dei costi nel settore dei medicamenti) · 56 pagine

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nell’articolo 12a OPre. Per domande concernenti l’efficacia e l’idoneità, la CFPF si basa sulla raccomandazione della Commissione federale per le vaccinazioni (CFV), i cui rappresentanti partecipano alla consulenza. La rimunerazione della maggior parte dei vaccini avviene attraverso l’ES, a condizione che la vaccinazione sia designata nell’articolo 12a OPre. L’UFSP fissa il prezzo nell’ES mediante decisione inviata ai titolari delle omologazioni, sulla base della raccomandazione della CFM. Quest’ultima tiene conto del disciplinamento di cui all’articolo 12a OPre, delle raccomandazioni della CFPF nonché dei confronti di prezzo e di economicità. Sulla base dell’articolo 37e capoverso 1 riveduto, per la designazione delle vaccinazioni profilattiche deve ora essere coinvolta una sola commissione, ossia la CFM, il che permette di organizzare il processo in modo più efficiente. Allo stesso tempo, la procedura d’ammissione nell’ES per i vaccini è armonizzata con quella di altri medicamenti, accelerata e organizzata in modo più sostenibile in termini di risorse, in quanto richiede il coinvolgimento di un numero inferiore di membri di commissioni.

I capoversi 2 e 3 rimangono invariati.

6.6.2 Articolo 37e capoverso 1 OAMal

Analogamente all’adeguamento dell’articolo 37d OAMal, con il quale la competenza della CFPF per le vaccinazioni profilattiche è stata abolita, all’articolo 37e OAMal è ora stabilito espressamente che la CFM consiglia l’UFSP anche in merito alla designazione delle vaccinazioni profilattiche. La relativa competenza consultiva è quindi trasferita dalla CFPF alla CFM.

Con questo adeguamento, la consulenza sui vaccini nella procedura di ammissione nell’ES è equiparata a quella su altri medicamenti già oggi di competenza esclusiva della CFM. Ciò contribuisce alla semplificazione e all’accelerazione della procedura e riduce i doppioni. Al contempo, continuano a essere prese in considerazione le raccomandazioni scientifiche della CFV in materia di vaccinazioni.

Per le altre modifiche concernenti l’articolo 37e OAMal si rimanda ai capitoli 4.2 («Articolo 37e OAMal») e 6.7.1 («Articolo 37e capoverso 1 OAMal»).

6.7 Adeguamenti della funzione consuntiva della CFM per la determinazione dei gruppi di costo farmaceutico

6.7.1 Articolo 37e capoverso 1 OAMal

Con lo stralcio dell’ultimo periodo dell’articolo 37e capoverso 1 OAMal decade la funzione consultiva finora ricoperta dalla CFM in merito all’attribuzione di medicamenti a un gruppo di costo farmaceutico (PCG) nel quadro della compensazione dei rischi. Questo adeguamento avviene per motivi tecnici: la CFM è innanzitutto un comitato scientifico specializzato che si concentra sulla valutazione del beneficio, sull’efficacia e sull’economicità dei medicamenti in relazione all’ES. Tuttavia, la Commissione non dispone delle competenze attuariali e metodologiche necessarie per adempiere i compiti relativi alla compensazione dei rischi, in particolare l’attribuzione corretta ai PCG e il calcolo dei parametri corrispondenti.

Questo compito è ora affidato all’UFSP stesso, che può avvalersi internamente delle competenze richieste e, se necessario, consultare esperti esterni. Ciò garantisce un’attuazione tecnicamente adeguata e uno sgravio della CFM da compiti che non rientrano nel suo principale ambito di competenza. Quanto al necessario adeguamento dell’ordinanza del 19 ottobre 2016 sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie (OCoR; RS 832.112.1), si veda il capitolo 9.1.

Per le altre modifiche concernenti l’articolo 37e OAMal si rimanda ai capitoli 4.2 («Articolo 37e OAMal») e 6.6.2 («Articolo 37e capoverso 1 OAMal»).

6.8 Precisazioni relative alla partecipazione ai costi di medicamenti con aliquota percentuale aumentata

6.8.1 Articolo 103 capoverso 2 OAMal e articolo 104a capoverso 2 OAMal

Il disciplinamento vigente secondo l’articolo 103 capoverso 2 OAMal prevede un importo annuo massimo dell’aliquota percentuale pari a 700 franchi per gli assicurati adulti e a 350 franchi per gli assicurati che non hanno ancora compiuto 18 anni. Per i medicamenti con aliquota percentuale