Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/79: Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) e dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre) (Attuazione del pacchetto 2 di misure di contenimento dei costi nel settore dei medicamenti) · 56 pagine

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stesso gruppo. In questo modo, i prezzi di vendita al pubblico corrisponderebbero ai prezzi di fabbrica per la consegna dei generici o dei medicamenti biosimilari considerati economici effettivamente determinanti per la nuova ammissione.

6.12 Considerazione alla rimunerazione di medicamenti nel singolo caso delle deroghe alle riduzioni di prezzo ordinarie

6.12.1 Articolo 38f capoversi 2–5 OPre

L’articolo 38f disciplina gli sconti di prezzo sui medicamenti ammessi nell’ES che non rientrano nell’informazione professionale approvata o nella limitazione e che sono rimunerati sulla base dell’articolo 71a capoverso 1 lettera a o c OAMal.

Per quanto riguarda gli sconti di prezzo applicabili nel quadro di un’assunzione dei costi secondo l’articolo 71a capoverso 1 lettera b OAMal per l’impiego del medicamento con un elevato beneficio terapeutico, sono previste diverse deroghe agli sconti di prezzo ordinari. Queste sono ora applicabili anche nel quadro di un trattamento terapeutico secondo l’articolo 71a capoverso 1 lettera a OAMal, nonché di una misura di prevenzione secondo l’articolo 71a capoverso 1 lettera c OAMal.

Inoltre, per l’impiego di tali medicamenti è ora previsto che ai preparati originali e di riferimento dell’ES non più protetti da brevetto sia applicato uno sconto più basso. Questo disciplinamento corrisponde allo sconto più basso di cui all’articolo 38d capoverso 2 lettera a OPre. Nel caso di medicamenti non ammessi nell’ES (art. 38e e 38g OPre), per i preparati con brevetto scaduto non sono previsti sconti di prezzo più bassi, poiché in questo caso non si applica l’adeguamento dei prezzi secondo l’articolo 65e OAMal (in seguito alla scadenza del brevetto) e, di conseguenza, il prezzo rimane a un livello più elevato.

Il capoverso 1 rimane invariato.

Il nuovo capoverso 2 disciplina che, per i preparati originali o i preparati di riferimento dell’ES non più protetti da brevetto, al prezzo di fabbrica per la consegna figurante nell’ES deve essere applicato uno sconto di prezzo del dieci per cento.

Il nuovo capoverso 3 dispone che, per i preparati originali o i preparati di riferimento non più protetti da brevetto, deve essere calcolato il livello medio di prezzo del generico o del medicamento biosimilare. Se quest’ultimo è inferiore al prezzo di fabbrica per la consegna del preparato originale o del preparato di riferimento ridotto secondo il capoverso 2, tale livello medio di prezzo è determinante anche per il prezzo del preparato originale o del preparato di riferimento.

Il nuovo capoverso 4 disciplina che non si applicano ulteriori sconti ai generici e ai medicamenti biosimilari i cui prezzi, al netto degli sconti di cui al capoverso 1 o 2, sarebbero inferiori ai prezzi di fabbrica per la consegna del preparato originale o del preparato di riferimento corrispondente.

Il nuovo capoverso 5 disciplina i medicamenti che secondo l’articolo 71a capoverso 5 OAMal possono essere esclusi dagli sconti di prezzo. L’obiettivo di una simile deroga è garantire che questi medicamenti siano e rimangano disponibili nel quadro della rimunerazione nel singolo caso. Secondo la disposizione, non devono essere superati costi terapeutici annuali di 730 franchi (lett. a) e costi terapeutici giornalieri di 2 franchi (lett. b).

6.12.2 Articolo 38g capoversi 2−4 OPre

L’articolo 38g disciplina gli sconti di prezzo sui medicamenti omologati da Swissmedic non ammessi nell’ES e che sono rimunerati sulla base dell’articolo 71a capoverso 1 lettera a o c OAMal.

Per quanto riguarda gli sconti di prezzo applicabili nel quadro di un’assunzione dei costi secondo l’articolo 71a capoverso 1 lettera b OAMal per l’impiego del medicamento con un elevato beneficio terapeutico, sono previste diverse deroghe agli sconti di prezzo ordinari. Queste ultime sono ora applicabili anche nel quadro di un trattamento terapeutico secondo l’articolo 71a capoverso 1 lettera a OAMal, nonché di una misura di prevenzione secondo l’articolo 71a capoverso 1 lettera c OAMal.

Il capoverso 1 rimane invariato.