Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 52 pagine
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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (OVTE) – Rapporto esplicativo
Destinata a persone fisiche e giuridiche assoggettate alla legge, questa piattaforma ha lo scopo di facilitarne l’applicazione riunendo le informazioni essenziali per l’adempimento degli obblighi previsti. A tal fine, la ElCom dovrà pubblicare tutte le sue istruzioni (lett. a), i suoi formulari elettronici (lett. b), i suoi registri (lett. c) e le sue decisioni finali (lett. d).
Come le circolari della FINMA, le istruzioni faranno chiarezza su come la ElCom applica la legge nella sua attività di vigilanza. I formulari elettronici permetteranno agli operatori di mercato di adempiere vari obblighi previsti dalla legge. Infine, i registri permetteranno di garantire la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso e le decisioni finali, evidenziando le carenze e le violazioni, e di potenziare l’effetto dissuasivo della legge in materia di manipolazione del mercato, gestione e divulgazione di informazioni privilegiate, grazie al meccanismo naming and shaming.
Art. 4 Formulari
Questa disposizione precisa il quadro formale applicabile alla trasmissione delle informazioni che gli operatori di mercato e gli altri assoggettati alla LVTE devono effettuare verso la ElCom. Al fine di garantire un’applicazione uniforme, efficace e sicura dei vari obblighi previsti dalla legge, viene affidato alla ElCom il compito di pubblicare i formulari ufficiali da utilizzare imperativamente per ciascuna delle trasmissioni elencate.
L’approccio adottato con la disposizione agevola non solo il trattamento amministrativo delle domande, ma anche la correttezza e la completezza della vigilanza esercitata dalla ElCom. Contribuisce inoltre a ridurre gli errori, le omissioni o le duplicazioni che potrebbero derivare da trasmissioni effettuate attraverso canali eterogenei. Imponendo una procedura uniforme, la disposizione migliora la qualità delle informazioni disponibili per l’autorità e, di conseguenza, l’efficacia dell’attuazione degli obblighi di trasparenza e vigilanza previsti dalla legge.
Come fa l’ACER con il suo sistema centralizzato europeo di registrazione degli operatori dei mercati dell’energia all’ingrosso (CEREMP)10, la ElCom sarà anzitutto incaricata di istituire e pubblicare un formulario elettronico per le domande di registrazione degli operatori del mercato svizzero e degli operatori del mercato europeo. Questi ultimi dovranno imperativamente utilizzare tale formulario per trasmettere alla ElCom tutte le informazioni di cui all’articolo 4 LVTE (lett. a).
La ElCom dovrà inoltre istituire e pubblicare un formulario elettronico per la designazione di un rappresentante, integrato nel formulario elettronico per le domande di registrazione degli operatori del mercato svizzero e degli operatori del mercato europeo. Il formulario deve essere utilizzato dagli operatori del mercato svizzero per trasmettere alla ElCom tutte le informazioni di cui all’articolo 6 LVTE (lett. b). Per lasciare agli operatori del mercato svizzero il tempo di adottare le misure necessarie per conformarsi a tale obbligo, l’ordinanza prevede un periodo di transizione di tre mesi dall’entrata in vigore della legge (art. 34). Trascorso tale termine, ogni nuovo operatore del mercato svizzero dovrà, non appena registrato presso la ElCom, designare un rappresentante in Svizzera.
La ElCom dovrà altresì istituire e pubblicare un formulario elettronico relativo alla negoziazione algoritmica e all’accesso elettronico diretto che sia integrato nei formulari elettronici per le domande di registrazione degli operatori del mercato svizzero e gli operatori del mercato europeo, così da permettere a tali operatori di mercato di procedere alle proprie segnalazioni (lett. c e d).
La disposizione impone inoltre alla ElCom di pubblicare un formulario elettronico con cui gli operatori di mercato potranno chiedere un differimento della pubblicazione di informazioni privilegiate ai sensi dell’articolo 8 LVTE. Il formulario deve essere progettato in modo standardizzato, strutturato e accessibile, come il formulario ACER11 (lett. e).
La ElCom avrà inoltre l’incarico di istituire e pubblicare un formulario elettronico per le domande di registrazione e abilitazione delle piattaforme per le informazioni privilegiate abilitate dall’ACER e delle altre piattaforme per le informazioni privilegiate. In riferimento alle piattaforme già abilitate dall’ACER,
10 https://www.acer-remit.eu/portal/ceremp
11 https://www.acer-remit.eu/np/art42