Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 52 pagine
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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (OVTE) – Rapporto esplicativo
questo formulario deve essere utilizzato dai gestori per trasmettere, da un lato, il nome della loro piattaforma ai fini della registrazione e, dall’altro, le informazioni che rendono possibile la collaborazione con la ElCom ai fini dell’abilitazione. Si tratta in particolare dei dati di contatto del referente, del responsabile tecnico e del team informatico. Per le altre piattaforme, questo formulario deve essere utilizzato dai gestori per trasmettere, da un lato, le informazioni necessarie ai fini della loro registrazione e, dall’altro, tutte le informazioni atte a dimostrare l’adempimento delle condizioni per il rilascio dell’abilitazione di cui all’articolo 9 capoverso 4 LVTE (lett. f).
La ElCom dovrà inoltre istituire e pubblicare un modulo elettronico per le domande di registrazione e abilitazione dei meccanismi di segnalazione abilitati dall’ACER e degli altri meccanismi di segnalazione. Per quanto riguarda i primi, questo formulario deve essere utilizzato dai gestori per trasmettere, da un lato, il nome del loro meccanismo ai fini della registrazione e, dall’altro, le informazioni che rendono possibile la collaborazione con la ElCom ai fini dell’abilitazione. Si tratta in particolare dei dati di contatto del referente, del responsabile tecnico e del team informatico. Per gli altri meccanismi, questo formulario deve essere utilizzato dai gestori per trasmettere, da un lato, le informazioni necessarie ai fini della loro registrazione e, dall’altro, tutte le informazioni atte a dimostrare l’adempimento delle condizioni per il rilascio dell’abilitazione di cui all’articolo 13 capoverso 4 LVTE (lett. g).
Infine, la ElCom dovrà pubblicare un formulario elettronico che dovranno utilizzare gli intermediari del mercato svizzero per effettuare qualsiasi notifica di sospetti fondati di comportamento illecito sul mercato o di violazione dell’obbligo di pubblicazione da parte degli intermediari del mercato svizzero (lett. h).
L’utilizzo dello stesso formulario per gli aggiornamenti consente (cpv. 3), da un lato, di evitare discrepanze tra le informazioni iniziali e quelle modificate e, dall’altro, di garantire che tutti i dati relativi a un operatore o a un’entità siano centralizzati in un formato standardizzato.
Capitolo 3 Registrazione, designazione di un rappresentante, negoziazione algoritmica e accesso
elettronico diretto
Art. 5 Registrazione degli operatori del mercato svizzero e degli operatori del mercato europeo A titolo di promemoria, gli operatori del mercato svizzero sono tutte le persone fisiche o giuridiche di diritto privato o pubblico che operano su un mercato dell’energia all’ingrosso situato in Svizzera o nell’UE, hanno domicilio o sede in Svizzera o all’estero e concludono transazioni o impartiscono ordini di negoziazione su un tale mercato concernenti prodotti energetici svizzeri all’ingrosso (art. 2 cpv. 1 lett. a LVTE). Gli operatori del mercato europeo sono invece tutte le persone fisiche o giuridiche di diritto privato o pubblico che operano su un mercato dell’energia all’ingrosso situato in Svizzera o nell’UE, hanno domicilio o sede in Svizzera e concludono transazioni o impartiscono ordini di negoziazione su un tale mercato concernenti prodotti energetici all’ingrosso ai sensi delle disposizioni dell’UE (art. 2 cpv. 1 lett. b LVTE). In altre parole, si tratta delle persone assoggettate al Regolamento REMIT.
Gli operatori del mercato svizzero sono i principali soggetti interessati dalla legge, in quanto intrattengono un rapporto diretto con i prodotti energetici svizzeri all’ingrosso. Si ricorda anche che come previsto dal Regolamento REMIT12, le persone fisiche o giuridiche sono autorizzate a concludere transazioni o a conferire ordini di negoziazione su un mercato dell’energia all’ingrosso in relazione a prodotti energetici svizzeri all’ingrosso soltanto dopo che la ElCom ha convalidato la loro registrazione, sono in possesso di un codice identificativo e sono iscritti nel registro degli operatori di mercato.
Una volta trasmessi i dati previsti dalla legge, la ElCom verifica che siano completi, coerenti e conformi ai requisiti legali. La registrazione può avere luogo solo al termine di tale verifica e dopo che la conferma è stata comunicata ufficialmente all’operatore di mercato. Con questa procedura si garantisce che la ElCom disponga sin dall’inizio di informazioni esatte e utilizzabili, condizione indispensabile per il buon funzionamento del sistema di registrazione e per l’efficacia della vigilanza. Evita inoltre che gli operatori
12 Art. 9 par. 4