Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 52 pagine
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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (OVTE) – Rapporto esplicativo
tempo che la ElCom dovrà dedicare alla domanda. L’attribuzione del codice identificativo e l’iscrizione nel registro degli operatori di mercato è condizionata al pagamento dell’emolumento, così da evitare l’avvio di un procedimento di cancellazione della registrazione in caso di mancato pagamento. Infatti, fino al pagamento dell’emolumento, l’attribuzione del codice identificativo e l’iscrizione nel registro non possono avvenire.
Art. 6 Deroga all’obbligo di registrazione degli operatori del mercato svizzero
Analogamente al diritto dell’UE15, gli operatori del mercato svizzero che effettuano operazioni esclusivamente in relazione ai contratti seguenti sono esentati dall’obbligo di registrazione:
• contratti per la fornitura fisica dell’energia elettrica prodotta da un’unica unità di produzione con una capacità pari o inferiore a 10 MW o da diverse unità di produzione con una capacità complessiva pari o inferiore a 10 MW;
• contratti per la fornitura fisica di gas prodotto da un solo impianto di produzione con capacità pari o inferiore a 20 MW;
• contratti per lo stoccaggio di gas di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b numero 4 LVTE che non sono contemplati dall’articolo 20 capoverso 1 lettera c.
Di fatto, l’onere amministrativo della registrazione non appare giustificato per le persone fisiche o giuridiche che stipulano solo contratti bilaterali di importanza trascurabile.
Art. 7 Negoziazione algoritmica e accesso elettronico diretto
Cpv. 1 e 2
L’ultimo decennio ha visto una profonda evoluzione nell’uso delle tecnologie di negoziazione, oggi sempre più presenti nei mercati dell’energia all’ingrosso. Molti operatori di mercato si avvalgono della negoziazione algoritmica e di tecniche algoritmiche ad alta frequenza con intervento umano minimo o nullo. Le tecnologie di negoziazione hanno avuto un impatto positivo sul mercato e sugli operatori in generale, portando in particolare a una maggiore partecipazione ai mercati, a una maggiore liquidità, a spread più stretti, a una ridotta volatilità a breve termine e alla possibilità di ottenere una migliore esecuzione degli ordini. Tuttavia, pongono anche alcuni rischi, segnatamente un aumento del rischio di sovraccarico dei sistemi delle sedi di negoziazione a causa di grandi volumi di ordini o, per quanto riguarda la negoziazione algoritmica, il rischio che vengano inviati ordini errati o duplicati o che si verifichi un malfunzionamento che potrebbe perturbare il mercato. Cionondimeno, grazie ai sistemi di negoziazione gli operatori di mercato hanno potuto facilitare l’accesso elettronico diretto dei loro clienti ai mercati, offrendo un accesso diretto o sponsorizzato.
È quindi essenziale che la ElCom abbia conoscenza degli operatori del mercato svizzero e degli operatori del mercato europeo che fanno impiego della negoziazione algoritmica (lett. a), forniscono un accesso elettronico diretto a un mercato organizzato (lett. b) e delegano tale accesso elettronico diretto (lett. c). L’elenco, tuttavia, non è esaustivo. Infatti, sulla base dell’articolo 16 capoverso 4 e dell’articolo 25 LVTE, la ElCom può chiedere agli operatori di mercato di fornirle le informazioni supplementari di cui ha bisogno per svolgere i suoi compiti.
15 Art. 4 par. 2 del regolamento di esecuzione n. 1348/2014 della Commissione del 17 dicembre 2014