Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 52 pagine

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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (OVTE) – Rapporto esplicativo

possano avvalersi di una registrazione semplicemente sulla base di una domanda che non è stata controllata.

Essendoci notevoli differenze tra lo statuto degli operatori del mercato svizzero e quello degli operatori del mercato europeo (v. commenti al cap. 3.1), è essenziale che la ElCom li distingua chiaramente nel registro. La distinzione consentirà di comprendere chiaramente quali operatori di mercato sono attivi in relazione a prodotti energetici svizzeri all’ingrosso e quali in relazione a prodotti energetici all’ingrosso ai sensi del Regolamento REMIT. Tuttavia, un singolo operatore può essere registrato per entrambi i mercati, svizzero ed europeo. La ElCom provvederà in tal caso a iscriverlo in entrambe le sezioni del registro.

Cpv. 1

Questo capoverso precisa la portata dell’articolo 4 capoverso 2 lettere e–h LVTE stabilendo tutte le informazioni che devono essere trasmesse dagli operatori di mercato. L’elenco, tuttavia, non è esaustivo. Infatti, sulla base dell’articolo 4 capoverso 2 e dell’articolo 25 LVTE, la ElCom può chiedere agli operatori di mercato di fornirle le informazioni di cui ha bisogno per scopi di vigilanza. La revisione periodica delle regole di registrazione dell’ACER fa sì che l’elenco delle informazioni da trasmettere possa subire modifiche. Per motivi di coerenza, le informazioni contenute nella piattaforma ElCom devono corrispondere a quelle del CEREMP. All’interno dell’UE, l’orientamento più pertinente per quanto riguarda le informazioni da trasmettere ai fini della registrazione è la «Decision ACER no. 01/2012 relating to the Registration Format pursuant to Article 9(3) of Regulation (EU) No. 1227/2011 and changes to the Centralised European Register of Energy Market Participants (hereinafter “CEREMP”) platform».

Cpv. 2

Dopo che il formulario elettronico di registrazione per gli operatori di mercato è stato debitamente compilato e la domanda è stata presentata alla ElCom, quest’ultima provvederà ad analizzare le informazioni trasmesse e verificarne l’autenticità. Se la domanda è incompleta, la ElCom può chiedere all’operatore di mercato interessato di fornirle le informazioni mancanti.

Cpv. 3

Se sono già registrate presso la ElCom come operatori del mercato svizzero o come operatori del mercato europeo, queste persone devono comunicare alla ElCom unicamente la loro intenzione di farsi registrare come operatori dell’altro mercato. Si tratta di una semplificazione amministrativa giustificata dal fatto che la ElCom dispone già di tutte le informazioni che le riguardano. L’intenzione di farsi registrare sarà manifestata con una semplice casella da selezionare all’interno del formulario elettronico di registrazione (art. 4). Se del caso, la ElCom potrà chiedere ulteriori informazioni all’operatore di mercato interessato.

Cpv. 4

Poiché il rifiuto di una domanda di registrazione comporta per la persona fisica o giuridica interessata il divieto di concludere transazioni o di conferire ordini di negoziazione su un mercato dell’energia all’ingrosso in relazione a prodotti energetici svizzeri all’ingrosso, la ElCom deve prendere posizione tramite una decisione formale e indicare i motivi del rifiuto (art. 35 della legge federale del 20 dicembre 196813 sulla procedura amministrativa [PA]). In tal modo, la persona interessata che desideri opporsi alla decisione avrà la possibilità di impugnarla.

Cpv. 5

Ai sensi dell’articolo 23 capoverso 1 LVTE, la ElCom riscuote un emolumento per ogni procedura di registrazione14. L’entità dell’emolumento può variare tra 100 e 350 franchi a seconda del caso e del

13 RS 172.021

14 In Germania tale emolumento è fissato a 350 euro dal § 91 Abs. 1 della Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz - EnWG).