Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 52 pagine
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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (OVTE) – Rapporto esplicativo
Capitolo 4 Registrazione e abilitazione delle piattaforme per le informazioni privilegiate
Art. 8 Contenuto della domanda di registrazione e abilitazione
Cpv. 1 e 2
L’articolo 8 disciplina in modo uniforme il contenuto della domanda di registrazione e abilitazione delle piattaforme per le informazioni privilegiate, distinguendo, ai sensi dell’articolo 9 LVTE, tra le piattaforme già abilitate dall’ACER e quelle che non lo sono.
Per le piattaforme che non sono abilitate dall’ACER (cpv. 1) la domanda deve contenere, oltre alle informazioni richieste direttamente dalla legge (art. 9 cpv. 3 e 4 LVTE), una serie di elementi che consentano alla ElCom di identificare chiaramente il gestore, di garantire una comunicazione efficace durante tutto il procedimento e di disporre dei punti di contatto tecnici necessari per l’esame della domanda e la successiva vigilanza. Tuttavia, il loro numero dovrebbe essere alquanto limitato, dato che si tratterebbe soltanto di piattaforme che desiderano occuparsi della pubblicazione e della trasmissione di dati riguardanti esclusivamente prodotti energetici svizzeri all’ingrosso. Infatti, non appena la piattaforma procede alla pubblicazione anche di una sola informazione privilegiata concernente un prodotto energetico all’ingrosso soggetto alle norme dell’UE, dovrà ottenere l’abilitazione dell’ACER.
Per le piattaforme già abilitate dall’ACER (cpv. 2), la legge prevede una procedura di riconoscimento unilaterale (art. 9 cpv. 2 LVTE). In tal caso, non è necessario esigere nuovamente informazioni che l’ACER ha già esaminato nell’ambito della sua procedura di abilitazione. La domanda si limita perciò ai dati di contatto delle persone e delle entità responsabili dei rapporti con la ElCom, della parte tecnica e delle infrastrutture informatiche. Si tratta di informazioni indispensabili per garantire l’efficacia della collaborazione tra la ElCom e il gestore della piattaforma, in particolare in caso di avarie tecniche o di necessità di chiarimenti.
Cpv. 3
Se le informazioni sono complete, la ElCom iscrive la piattaforma interessata nel registro delle piattaforme per le informazioni privilegiate e vi indica lo stato di avanzamento del procedimento di abilitazione. Questa indicazione è importante perché permette agli operatori del mercato svizzero di avere una panoramica dell’abilitazione delle varie piattaforme per le informazioni privilegiate che sono o desiderano essere attive in relazione a prodotti energetici svizzeri all’ingrosso.
Cpv. 4
Se la domanda è incompleta, la ElCom può invitare il gestore della piattaforma a fornirle le informazioni mancanti. Questa possibilità mira a garantire la proporzionalità e l’efficacia del procedimento, senza imporre la presentazione di una nuova domanda formale quando risulta bastevole un’integrazione delle informazioni.
Art. 9 Rilascio dell’abilitazione
Cpv. 1
Il capoverso 1 disciplina il rilascio dell’abilitazione alle piattaforme per le informazioni privilegiate che non sono già abilitate dall’ACER. Oltre alla previa registrazione presso la ElCom, tali piattaforme devono soddisfare le condizioni materiali per l’abilitazione di cui all’articolo 9 capoversi 3 e 4 LVTE.
In aggiunta, vengono specificati due requisiti specifici. Anzitutto, la piattaforma deve disporre delle capacità tecniche che consentano alla ElCom di collegarsi direttamente ad essa e di godere in qualsiasi momento di un accesso continuo e sicuro alle informazioni privilegiate pubblicate. Tale accesso effettivo costituisce una condizione indispensabile per l’esercizio dei compiti di vigilanza della ElCom. In secondo luogo, il gestore deve garantire la visibilità e la tracciabilità di tutte le informazioni privilegiate pubblicate, comprese le loro modifiche o aggiornamenti, per almeno cinque anni. Questo requisito risponde a diversi obiettivi. Il primo è garantire la continuità e la sicurezza dei servizi forniti dalle piattaforme per le informazioni privilegiate, prevenendo la perdita o la distruzione di informazioni e garantendo al