Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 52 pagine

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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (OVTE) – Rapporto esplicativo

contempo la disponibilità di uno storico completo in caso di incidente. In secondo luogo, permette di garantire la trasparenza e la tracciabilità delle informazioni privilegiate. Infatti, la ElCom e gli operatori di mercato devono avere il modo di accedere a pubblicazioni passate per verificare la conformità dei comportamenti e individuare eventuali illeciti. Infine, stabilire un periodo di conservazione uniforme di cinque anni risponde a un obiettivo di armonizzazione con il diritto dell’UE16. Qualora prima della scadenza del termine di cinque anni la ElCom abbia avviato un procedimento concernente un comportamento illecito sul mercato o una violazione degli obblighi previsti dalla legge, il termine è sospeso fino all’emanazione e al passaggio in giudicato di una decisione. Si tratta di una garanzia indispensabile per consentire alla ElCom di disporre di tutte le informazioni necessarie all’accertamento dei fatti e al controllo del rispetto degli obblighi di legge. Inoltre, questa disposizione previene il rischio di distruzione prematura delle informazioni pertinenti.

Cpv. 2

Per le piattaforme già abilitate dall’ACER, la ElCom non procede a un nuovo esame delle condizioni tecniche e organizzative già verificate da essa. Infatti, poiché tutte le verifiche tecniche richieste sono già state effettuate dall’ACER, non è necessario che siano fornite alla ElCom le informazioni atte a dimostrare che la piattaforma garantisce una pubblicazione sicura, rapida ed efficace delle informazioni privilegiate nonché la completezza e correttezza delle informazioni pubblicate. Da un lato, la ElCom non dispone delle conoscenze necessarie per valutare questi aspetti e, dall’altro, i requisiti tecnici e di sicurezza esistenti nell’UE17 sono tali da non giustificare un secondo controllo da parte della ElCom. Per riassumere, queste piattaforme devono dimostrare all’ACER la loro solidità giuridica, la loro capacità tecnica (politiche e meccanismi adeguati per rendere pubbliche le informazioni privilegiate in tempi il più possibile vicini al tempo reale per quanto consentito dai mezzi tecnici e in condizioni commerciali ragionevoli, meccanismi di sicurezza solidi per garantire la sicurezza dei mezzi di trasferimento delle informazioni privilegiate, ridurre al minimo il rischio di corruzione dei dati e di accesso non autorizzato e prevenire le fughe di informazioni privilegiate prima della pubblicazione, sistemi in grado di verificare rapidamente ed efficacemente la completezza delle dichiarazioni di informazioni privilegiate, di individuare le omissioni e gli errori palesi e di richiedere una nuova trasmissione delle dichiarazioni errate ecc.), la loro buona governance (controlli interni, prevenzione dei conflitti ecc.) e superare una fase di test prima di ottenere l’abilitazione.

Il gestore deve invece dimostrare che sono soddisfatte le condizioni specifiche di cui al capoverso 1 lettere a e b, vale a dire l’accesso effettivo della ElCom ai flussi di informazioni privilegiate e la conservazione visibile delle informazioni pubblicate per il periodo di tempo richiesto. Se queste condizioni sono soddisfatte, la ElCom rilascia l’abilitazione.

Cpv. 3

L’esame tecnico di conformità delle piattaforme per le informazioni privilegiate richiede conoscenze specialistiche, soprattutto nel campo delle infrastrutture informatiche, della sicurezza dei sistemi e dei meccanismi di pubblicazione. Poiché la ElCom non dispone di tutte queste competenze, è previsto che possa affidare questo compito all’ACER. In considerazione del principio di proporzionalità, non sarebbe giustificato imporre alla ElCom di acquisire e mantenere una competenza tecnica equivalente a quella dell’ACER, a maggior ragione perché il numero di nuove piattaforme interessate in Svizzera sarà molto limitato, se non pari a zero. L’ACER, invece, dispone già dell’infrastruttura necessaria, di procedure consolidate e di team specializzati, ed è quindi in grado di effettuare tali verifiche in modo efficace e coerente con gli standard europei, particolarmente rigorosi. Tuttavia, la ElCom rimane l’unica autorità competente per il rilascio dell’abilitazione e mantiene quindi la responsabilità della decisione, pur avvalendosi del livello di esperienza più adeguato e meno oneroso dal punto di vista amministrativo.

16 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14448-Piattaforme-per-le-informazioni-privilegiate-emeccanismi-di-segnalazione-registrati-nellambito-del-REMIT-regolamento-della-Commissione_it

17 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14448-Piattaforme-per-le-informazioni-privilegiate-emeccanismi-di-segnalazione-registrati-nellambito-del-REMIT-regolamento-della-Commissione_it