Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 52 pagine
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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (OVTE) – Rapporto esplicativo
In ogni caso, per garantire la sovranità sulla sicurezza dei dati ai sensi della legge sulla protezione dei dati (LPD)18, la ElCom si riserva il diritto di richiedere ulteriori audit di sicurezza, come pure in caso di incidenti gravi che potrebbero ledere la protezione dei dati degli operatori svizzeri, di intervenire direttamente, anche in caso di registrazione presso l’ACER.
Cpv. 4
Nell’ambito dell’abilitazione, la ElCom può chiedere ulteriori informazioni al gestore della piattaforma o persino chiederne la trasmissione diretta all’ACER. Un meccanismo di questo genere evita l’inutile duplicazione delle pratiche amministrative. La ElCom non deve fungere da intermediario puramente formale per informazioni di cui non sarebbe in grado di valutare il contenuto tecnico. Per il gestore della piattaforma permangono in ogni caso l’obbligo di offrire la massima collaborazione per la procedura e la responsabilità della trasmissione delle informazioni richieste. La ElCom mantiene sempre e comunque la competenza di valutazione e la responsabilità della decisione finale in merito all’abilitazione.
Cpv. 5
Quando rifiuta di rilasciare un’abilitazione al gestore di una piattaforma per le informazioni privilegiate, la ElCom deve esprimersi mediante decisione formale e indicare i motivi che hanno portato al mancato rilascio dell’abilitazione in questione (art. 35 PA). In tal modo, il gestore interessato che desideri opporsi alla decisione avrà la possibilità di impugnarla.
Cpv. 6
Quando rilascia un’abilitazione, la ElCom deve aggiornare lo stato di avanzamento del procedimento per la piattaforma nell’apposito registro, segnandola come «abilitata». Questa indicazione è importante perché permette agli operatori del mercato svizzero di avere una panoramica delle varie piattaforme per le informazioni privilegiate su cui una pubblicazione è considerata efficace ai sensi dell’articolo 7 LVTE.
Cpv. 7
Ai sensi dell’articolo 23 capoverso 1 LVTE, la ElCom riscuote un emolumento per ogni procedura di registrazione e abilitazione. L’entità dell’emolumento può variare tra 3000 e 15 000 franchi a seconda del caso e del tempo che la ElCom avrà dedicato alla domanda. L’iscrizione nel registro delle piattaforme per le informazioni privilegiate è subordinata al pagamento dell’emolumento, così da evitare l’avvio di un procedimento di cancellazione della registrazione in caso di mancato pagamento. Infatti, fino al pagamento dell’emolumento, l’iscrizione nel registro non può avvenire.
Art. 10 Trasferimento delle informazioni privilegiate in caso di revoca dell’abilitazione
Questa disposizione disciplina le modalità da seguire qualora la ElCom revochi l’abilitazione di una piattaforma per le informazioni privilegiate ai sensi dell’articolo 11 LVTE. Il suo scopo è quello di garantire il trasferimento delle informazioni privilegiate alle nuove piattaforme per le informazioni privilegiate, la continuità della pubblicazione, la conservazione della cronologia delle informazioni pubblicate e l’effettivo accesso della ElCom alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti di vigilanza.
Cpv. 1
Il capoverso 1 prevede che in caso di revoca dell’abilitazione, il gestore della piattaforma è tenuto a trasferire senza indugio alla nuova piattaforma designata dall’operatore del mercato svizzero tutte le informazioni privilegiate che lo riguardano che il gestore in questione ha pubblicato nel corso dei cinque anni precedenti. Questo obbligo è una derivazione diretta del requisito della visibilità delle informazioni privilegiate per un periodo minimo di cinque anni, come previsto dall’articolo 9 capoverso 1 lettera b. Lo scopo è quello di garantire che tale visibilità sia garantita ininterrottamente, anche in caso di revoca dell’abilitazione, e che le informazioni privilegiate rimangano sempre accessibili sia per gli
18 RS 235.1