Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 52 pagine

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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (OVTE) – Rapporto esplicativo

operatori del mercato svizzero che per la ElCom. Inoltre, permette di evitare la definizione di un periodo transitorio durante il quale le informazioni non sarebbero disponibili o conservate su una piattaforma che non gode più di un’abilitazione valida.

Cpv. 2

Il capoverso 2 impone al gestore della piattaforma per le informazioni privilegiate di informare senza indugio della revoca della propria abilitazione gli operatori del mercato svizzero attivi sulla sua piattaforma. Lo scopo di questo obbligo di comunicazione diretta è duplice. Anzitutto, assicura che gli operatori di mercato interessati siano subito informati di un evento che influisce sulla validità delle loro pubblicazioni, affinché possano, se del caso, adottare le misure necessarie per continuare ad adempiere gli obblighi previsti dall’articolo 7 LVTE. Inoltre, permette di evitare casi di incertezza giuridica o di pubblicazione su una piattaforma per la quale non risulta più un’abilitazione valida. L’enfasi sulla tempestività della comunicazione si spiega per il carattere sensibile e immediato delle informazioni pubblicate.

Inoltre il gestore della piattaforma deve, su richiesta, trasferire a ciascun operatore del mercato svizzero tutte le informazioni privilegiate che il gestore in questione ha pubblicato nel corso dei cinque anni precedenti.

Capitolo 5 Informazioni privilegiate, pubblicazione e differimento della pubblicazione

Art. 11 Informazioni privilegiate che possono influenzare i prezzi dei prodotti energetici

all’ingrosso

Questa disposizione enumera le informazioni che si ritiene potrebbero influenzare in modo significativo i prezzi dei prodotti energetici svizzeri all’ingrosso. L’elenco non è esaustivo, al fine di consentire la pubblicazione di altre informazioni che potrebbero, a seconda della loro importanza, avere un impatto significativo su tali prezzi. Spetta quindi agli operatori del mercato svizzero verificare caso per caso se una data informazione privilegiata debba essere effettivamente pubblicata.

Intenzionalmente non viene ancora fissato un valore soglia per gli impianti di produzione o di stoccaggio di energia elettrica o di gas. Finora, le norme dell’UE sulla trasparenza19 indicavano un valore di 100 MW. Nel rapporto pubblicato per l’anno 202220, Nord Pool ha condotto un’analisi quantitativa e qualitativa concludendo che tale valore soglia è idoneo per identificare le informazioni che potrebbero avere un impatto significativo sui prezzi, evitando al contempo un sovraccarico di informazioni per gli operatori di mercato. L’UE sta tuttavia riconsiderando il valore e nel 2026 si pronuncerà su un suo eventuale adeguamento al rialzo o al ribasso. La presente disposizione sarà allineata al valore che verrà in seguito adottato, non appena sarà stato fissato.

La potenza installata di più impianti combinati tiene conto della somma delle singole potenze installate (per es. complessi idroelettrici).

Inoltre, per il ruolo centrale svolto da queste infrastrutture, si ritiene che le informazioni relative agli impianti della rete di trasporto di energia elettrica e gas possano influenzare in modo significativo i prezzi dei prodotti energetici svizzeri all’ingrosso.

19 Cfr. art. 16 del regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione del 14 giugno 2013 sulla presentazione e pubblicazione dei dati sui mercati dell’energia elettrica e recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

20 https://www.nordpoolgroup.com/49920b/globalassets/download-center/market-surveillance/new-report---inside-informationthreshold.pdf