Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 52 pagine

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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (OVTE) – Rapporto esplicativo

Art. 12 Requisiti per la pubblicazione di informazioni privilegiate

Cpv. 1 e 2

Il primo capoverso elenca le informazioni che devono figurare in ogni pubblicazione. L’elenco vuole garantire una standardizzazione minima delle pubblicazioni in modo che siano comprensibili, utilizzabili e comparabili per tutti gli operatori di mercato.

Il secondo capoverso precisa le informazioni specifiche da pubblicare quando l’evento riguarda l’indisponibilità pianificata o non pianificata di un impianto. L’obbligo di aggiornare le informazioni non appena vengono confermate le cause dell’indisponibilità assicura che i dati rimangano affidabili e pertinenti per tutti gli operatori di mercato.

Tutti questi requisiti si ispirano direttamente agli standard europei definiti dall’ACER nel Manual of Procedures on Data Reporting21.

Cpv. 3

Il terzo capoverso prevede che gli operatori del mercato svizzero che sono attivi anche come operatori del mercato europeo e pubblicano informazioni privilegiate conformemente alle disposizioni del Regolamento REMIT possono adempiere gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 7 LVTE utilizzando lo stesso formato e lo stesso livello di dettaglio richiesti dalla normativa europea.

L’obiettivo di tale disposizione è innanzitutto quello di ridurre l’onere amministrativo per tali operatori di mercato. In effetti, sarebbe sproporzionato richiedere agli operatori attivi sia sul mercato svizzero che su quello europeo di conformarsi a due regimi di pubblicazione distinti, con formati, terminologie o piattaforme differenti. Tale requisito porterebbe a una duplicazione dei processi interni, a un aumento del rischio di errori e a un aumento dei costi di conformità. Quindi, il procedimento scelto permette di evitare complicazioni superflue. Di fatto, i meccanismi di pubblicazione del Regolamento REMIT sono già ben rodati, standardizzati e diffusi nell’UE. Richiedere conoscenze aggiuntive o l’istituzione di meccanismi paralleli per il mercato svizzero creerebbe una complessità inutile, difficilmente giustificabile in considerazione delle dimensioni del mercato e delle sue relazioni con i mercati vicini. Infine, questo approccio riflette il principio di proporzionalità nel senso che la trasparenza del mercato svizzero è garantita senza imporre vincoli che andrebbero al di là di quanto necessario.

Art. 13 Pubblicazione differita di informazioni privilegiate

Questa disposizione enumera le informazioni che l’operatore deve fornire quando la pubblicazione di informazioni privilegiate differisce ai sensi dell’articolo 8 LVTE.

La menzione del codice identificativo assegnato dalla ElCom (lett. a) permette di assicurare un’attribuzione chiara e univoca del differimento a un determinato operatore di mercato. Il codice identificativo è di per sé sufficiente perché grazie ad esso la ElCom può abbinare il differimento a tutte le informazioni di cui già dispone sull’operatore di mercato interessato, senza che sia necessaria una comunicazione ridondante di dati ulteriori.

La menzione della durata del differimento (lett. c) garantisce che il meccanismo non induca una sospensione indefinita della trasparenza. L’operatore di mercato è infatti tenuto a definire fin dall’inizio un orizzonte temporale, cosicché la ElCom possa valutare la proporzionalità della domanda e seguire la cronologia degli eventi. Gli standard europei prevedono espressamente che la durata debba essere «giustificata, limitata nel tempo e costantemente rivalutata» per evitare differimenti abusivi.

La comunicazione della giustificazione (lett. d) è indispensabile per consentire alla ElCom di valutare se le condizioni di un differimento sono soddisfatte e se quest’ultimo è comunque proporzionato. Questi elementi permettono inoltre alla ElCom di esercitare un controllo a posteriori e, se del caso, di individuare eventuali abusi.

21 https://www.acer.europa.eu/sites/default/files/REMIT/REMIT%20Reporting%20Guidance/Manual%20of%20Procedures%20(M oP)%20on%20Data%20Reporting/ACER_REMIT_MoP-on-data-reporting.pdf