Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 52 pagine
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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (OVTE) – Rapporto esplicativo
Capitolo 6 Registrazione e abilitazione dei meccanismi di segnalazione
Art. 14 Contenuto della domanda di registrazione e abilitazione
Cpv. 1 e 2
L’articolo 14 offre una disciplina uniforme del contenuto della domanda di registrazione e abilitazione dei meccanismi di segnalazione, distinguendo, in virtù dell’articolo 13 LVTE, tra i meccanismi già abilitati dall’ACER e quelli che non lo sono.
Per i meccanismi che non sono abilitati dall’ACER (cpv. 1) la domanda deve contenere, oltre alle informazioni richieste direttamente dalla legge (art. 13 cpv. 3 e 4 LVTE), una serie di elementi che consentano alla ElCom di identificare chiaramente il gestore, di garantire una comunicazione efficace durante tutto il procedimento e di disporre dei punti di contatto tecnici necessari per l’esame della domanda e la successiva vigilanza. Tuttavia, il loro numero dovrebbe essere alquanto limitato, dato che si tratterebbe soltanto di meccanismi che desiderano occuparsi della pubblicazione di informazioni e dati riguardanti esclusivamente prodotti energetici svizzeri all’ingrosso. Infatti, non appena il meccanismo procede alla pubblicazione anche di una sola informazione concernente un prodotto energetico all’ingrosso soggetto alle norme dell’UE, dovrà ottenere l’abilitazione dell’ACER.
Per i meccanismi già abilitati dall’ACER (cpv. 2), la legge prevede una procedura di riconoscimento unilaterale (art. 13 cpv. 2 LVTE). In tal caso, non è necessario esigere nuovamente informazioni che l’ACER ha già esaminato nell’ambito della sua procedura di abilitazione. La domanda si limita perciò ai dati di contatto delle persone e delle entità responsabili dei rapporti con la ElCom, della parte tecnica e delle infrastrutture informatiche. Si tratta di informazioni indispensabili per garantire l’efficacia della collaborazione tra la ElCom e il gestore del meccanismo, in particolare in caso di avarie tecniche o di necessità di chiarimenti.
Cpv. 3
Se le informazioni trasmesse sono complete, la ElCom deve iscrivere il meccanismo interessato nell’apposito registro, Questa indicazione è importante perché permette agli operatori del mercato svizzero di avere una panoramica dell’abilitazione dei vari meccanismi di segnalazione che sono o desiderano essere attivi in relazione a prodotti energetici svizzeri all’ingrosso.
Cpv. 4
Se la domanda è incompleta, la ElCom può invitare il gestore del meccanismo a fornirle le informazioni mancanti. Questa possibilità mira a garantire la proporzionalità e l’efficacia del procedimento, senza imporre la presentazione di una nuova domanda formale quando risulta sufficiente un’integrazione delle informazioni.
Art. 15 Rilascio dell’abilitazione
Cpv. 1
Il capoverso 1 disciplina il rilascio dell’abilitazione ai meccanismi di segnalazione che non sono già abilitati dall’ACER. Oltre alla previa registrazione presso la ElCom, tali meccanismi devono soddisfare le condizioni materiali per l’abilitazione di cui all’articolo 13 capoversi 3 e 4 LVTE.
La lettera a stabilisce che il meccanismo di segnalazione deve disporre delle capacità tecniche necessarie per garantire in ogni momento alla ElCom la possibilità di collegarsi direttamente al meccanismo e di accedere in modo continuo e sicuro al sistema d’informazione contenente tutti gli estratti delle operazioni degli operatori del mercato svizzero. Tale accesso effettivo costituisce una condizione indispensabile per l’esercizio della vigilanza sul mercato. In particolare, consente alla ElCom di consultare i dati trasmessi, di effettuare controlli mirati e di ricostruire il corso delle operazioni in caso vi siano sospetti di abusi di mercato. Nella valutazione delle capacità tecniche, la ElCom garantisce che