Rapporto esplicativo

Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 52 pagine

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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (OVTE) – Rapporto esplicativo

il meccanismo disponga di misure adeguate per rilevare e segnalare tempestivamente le violazioni della sicurezza dei dati.

La lettera b prevede l’obbligo per il gestore di utilizzare un formato di trasmissione che consente alla ElCom di trattare le informazioni in maniera automatizzata. Con tale requisito si vuole garantire l’efficienza della vigilanza, tenuto conto del volume potenzialmente elevato di dati segnalati, ed evitare un loro trattamento manuale che non sarebbe né proporzionato né compatibile con una vigilanza efficace sui mercati dell’energia all’ingrosso. Ciò include in particolare la crittografia dei canali di trasmissione secondo lo stato della tecnica e la garanzia della tracciabilità delle trasmissioni (audit trail). Si tratta di misure necessarie per garantire la riservatezza e l’esattezza dei dati personali e per evitare un’errata attribuzione degli stessi qualora si verifichino avarie tecniche.

La lettera c impone al gestore di garantire la conservazione di tutte le registrazioni delle operazioni che ha trasmesso alla ElCom per almeno cinque anni dalla data della trasmissione. Questo requisito risponde a diversi obiettivi. Il primo è garantire la continuità e la sicurezza dei servizi forniti dai meccanismi di segnalazione, prevenendo la perdita o la distruzione di informazioni e garantendo al contempo la disponibilità di uno storico completo in caso di incidente. In secondo luogo, permette di garantire la trasparenza e la tracciabilità delle transazioni, degli ordini di negoziazione e dei dati fondamentali trasmessi. Infatti, la ElCom e gli operatori di mercato devono avere il modo di accedere a informazioni passate per verificare la conformità dei comportamenti e individuare eventuali illeciti. Infine, stabilire un periodo di conservazione uniforme di cinque anni risponde a un obiettivo di armonizzazione con il diritto dell’UE22.

Qualora prima della scadenza del termine di cinque anni la ElCom abbia avviato un procedimento concernente un comportamento illecito sul mercato o una violazione degli obblighi previsti dalla legge, il termine è sospeso fino all’emanazione e al passaggio in giudicato di una decisione. Si tratta di una garanzia indispensabile per consentire alla ElCom di disporre di tutte le informazioni necessarie all’accertamento dei fatti e al controllo del rispetto degli obblighi di legge. Inoltre, questa disposizione previene il rischio di distruzione prematura delle informazioni pertinenti.

Cpv. 2

Per le piattaforme già abilitate dall’ACER, la ElCom non procede a un nuovo esame delle condizioni tecniche e organizzative già verificate da essa. Infatti, poiché tutte le verifiche tecniche richieste sono già state effettuate dall’ACER, non è necessario che siano fornite alla ElCom le informazioni atte a dimostrare che il meccanismo garantisce una trasmissione sicura, rapida ed efficace delle transazioni, degli ordini di negoziazione e dei dati fondamentali nonché la completezza e correttezza delle informazioni trasmesse. Da un lato, la ElCom non dispone delle conoscenze necessarie per valutare questi aspetti (v. commenti all’art. 18) e, dall’altro, i requisiti tecnici e di sicurezza esistenti nell’UE23 sono tali da non giustificare un secondo controllo da parte della ElCom. Per riassumere, questi meccanismi devono dimostrare all’ACER la loro solidità giuridica, la loro capacità tecnica di raccogliere e convalidare i dati e la loro sicurezza informatica e organizzativa (meccanismi di sicurezza solidi per garantire la sicurezza e l’autenticazione dei mezzi di trasferimento delle informazioni, ridurre al minimo il rischio di corruzione dei dati e di accesso non autorizzato e prevenire le fughe di informazioni preservando in ogni momento la riservatezza dei dati, sistemi in grado di verificare efficacemente la completezza delle segnalazioni delle transazioni, individuare le omissioni e gli errori palesi dovuti all’operatore di mercato e, qualora si verifichi un simile errore od omissione, comunicare i dettagli di tale errore od omissione all’operatore di mercato richiedendo la ritrasmissione della dichiarazione errata, sistemi che consentano di rilevare errori od omissioni dovuti al meccanismo di segnalazione stesso, di correggere le segnalazioni delle transazioni e di trasmettere, o ritrasmettere se del caso, all’ACER

22 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14448-Piattaforme-per-le-informazioni-privilegiate-emeccanismi-di-segnalazione-registrati-nellambito-del-REMIT-regolamento-della-Commissione_it

23 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14448-Piattaforme-per-le-informazioni-privilegiate-emeccanismi-di-segnalazione-registrati-nellambito-del-REMIT-regolamento-della-Commissione_it