Rapporto esplicativo
Consultazione 2025/90: Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso · 52 pagine
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Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (OVTE) – Rapporto esplicativo
segnalazioni di transazioni corrette e complete ecc.), la loro buona governance (controlli interni, prevenzione dei conflitti) e superare una fase di test prima di ottenere l’abilitazione.
Il gestore deve invece dimostrare che sono soddisfatte le condizioni specifiche di cui al capoverso 1 lettere a–c. Se le condizioni sono adempiute, la ElCom rilascia l’abilitazione.
Cpv. 3
L’esame tecnico di conformità dei meccanismi di segnalazione richiede conoscenze specialistiche, soprattutto nel campo delle infrastrutture informatiche, della sicurezza dei sistemi e dei meccanismi di trasmissione. Poiché la ElCom non dispone di tutte queste competenze, è previsto che possa affidare questo compito all’ACER. In considerazione del principio di proporzionalità, non sarebbe giustificato imporre alla ElCom di costituire e mantenere una competenza tecnica equivalente a quella dell’ACER, a maggior ragione perché il numero di nuovi meccanismi in Svizzera sarà molto limitato, se non pari a zero. L’ACER, invece, dispone già dell’infrastruttura necessaria, di procedure consolidate e di team specializzati, ed è quindi in grado di effettuare tali verifiche in modo efficace e coerente con gli standard europei, particolarmente rigorosi. Tuttavia, la ElCom rimane l’unica autorità competente per il rilascio dell’abilitazione e mantiene quindi la responsabilità della decisione, pur avvalendosi del livello di esperienza più adeguato e meno oneroso dal punto di vista amministrativo.
In ogni caso, per garantire la sovranità sulla sicurezza dei dati ai sensi della LPD, la ElCom si riserva il diritto di richiedere ulteriori audit di sicurezza, come pure in caso di incidenti gravi che potrebbero ledere la protezione dei dati degli operatori svizzeri, di intervenire direttamente, anche in caso di registrazione presso l’ACER.
Cpv. 4
Nell’ambito dell’abilitazione, la ElCom può chiedere ulteriori informazioni al gestore del meccanismo o persino chiederne la trasmissione diretta all’ACER. Un meccanismo di questo genere evita l’inutile duplicazione delle pratiche amministrative. La ElCom non deve fungere da intermediario puramente formale per informazioni di cui non sarebbe in grado di valutare il contenuto tecnico. Per il gestore del meccanismo permangono in ogni caso l’obbligo di offrire la massima collaborazione per la procedura e la responsabilità della trasmissione delle informazioni richieste. La ElCom mantiene sempre e comunque la competenza di valutazione e la responsabilità della decisione finale in merito all’abilitazione.
Cpv. 5
Quando rifiuta di rilasciare un’abilitazione al gestore di un meccanismo di segnalazione, la ElCom deve esprimersi mediante decisione formale e indicare i motivi che hanno portato al mancato rilascio dell’abilitazione in questione (art. 35 PA). In tal modo, il gestore interessato che desideri opporsi alla decisione avrà la possibilità di impugnarla.
Cpv. 6
Quando rilascia un’abilitazione, la ElCom deve aggiornare lo stato di avanzamento del procedimento per il meccanismo nell’apposito registro, segnandolo come «abilitato». Questa indicazione è importante perché permette agli operatori del mercato svizzero di avere una panoramica dei vari meccanismi di segnalazione autorizzati a trasmettere informazioni relative alle transazioni e agli ordini di negoziazione sui mercati dell’energia all’ingrosso ai sensi dell’articolo 12 capoverso 5 LVTE.
Cpv. 7
Ai sensi dell’articolo 23 capoverso 1 LVTE, la ElCom riscuote un emolumento per ogni procedura di registrazione e abilitazione. L’entità dell’emolumento può variare tra 3000 e 15 000 franchi a seconda del caso e del tempo che la ElCom avrà dedicato alla domanda. L’iscrizione nel registro dei meccanismi di segnalazione è subordinata al pagamento dell’emolumento, così da evitare l’avvio di un procedimento di cancellazione della registrazione in caso di mancato pagamento. Infatti, fino al pagamento dell’emolumento, l’iscrizione nel registro non può avvenire.